La Commissione lavoro della Camera, in data 1° ottobre 2025, ha iniziato l’esame del
DDL A.C. 2261 proposto dal CNEL recante “ Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare. “
L’obbiettivo è quello di consolidare il sistema di protezione sociale già presente per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, equiparandone i livelli di tutela previsti per altre categorie di lavoratori.
In termini di welfare, gli iscritti alla gestione Separata hanno notoriamente livelli di tutela inferiore a quelli dei dipendenti o dei liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private. Queste differenze sono andate nel tempo assottigliandosi dapprima con la L. 22 maggio 2017, n. 81 e con il DL 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla L.. 2 novembre 2019 n. 128, e la L. 30 dicembre 2020 n. 178 con un progressivo adeguamento delle prestazioni.
La proposta del CNEL intende proseguire in questo percorso preso atto che, il rendiconto della Gestione Separata evidenzia uno squilibrio tra entrate e uscite generato da un progressivo aumento della contribuzione non accompagnata da corrispondenti prestazioni.
Indennità di maternità – Per le lavoratrici non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, tenute a versare l’aliquota aggiuntiva nella gestione separata, è prevista la fissazione di un limite minimo all'importo dell'indennità di maternità attualmente già riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Viene così stabilito che, per ciascuna delle cinque mensilità previste, l’indennità non possa comunque essere inferiore al 150% dell'importo mensile rivalutato dell'assegno sociale.
Congedi parentali Si intende poi riconoscere un trattamento economico per congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione aggiuntiva. Il congedo, riconosciuto entro i primi dodici anni di vita del bambino, per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi in alternativa tra loro, sarà riconosciuto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa con un’indennità innalzata dal 30% all’80% entro il primo anno di vita del figlio.
Indennità di malattia e degenza ospedaliera - Nel disegno di legge viene proposto l’innalzamento della soglia massima di reddito individuale - riferita all'anno solare precedente - entro la quale sono corrisposte l'indennità di malattia e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata senza l’attuale riduzione del 30%. Previsto, inoltre, l’elevazione da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell'indennità giornaliera di malattia.
Indennità di continuità reddituale e operativa Il ddl prevede che ai soli fini dell'accesso all’ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se l'iscrizione non risulta ancora formalizzata. Proposta anche un’estensione delle indennità ai soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Resta fermo che l’ISCRO non sarà cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie.
Fondo welfare – Per garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle misure di welfare dei professionisti iscritti, è prevista l’istituzione di un fondo dotato di autonomia rispetto al Fondo comune della Gestione Separata.
Al fondo sono versate la contribuzione derivante dall’aliquota aggiuntiva destinata alle prestazioni di welfare ( ad oggi pari a 0,72% ) e la prestazione aggiuntiva prevista per il finanziamento dell’ Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO ( ad oggi pari a 0,35% ). Come dotazione iniziale, il fondo riceverà 50 milioni di euro che rappresentano comunque un valore assai inferiore rispetto agli avanzi di gestione maturati in un solo anno.
Tale scelta consente inoltre il costante monitoraggio dell’andamento della spesa e la possibilità di adottare eventuali correttivi sulle aliquote di contribuzione.
Fonte : Camera dei Deputati
