Camera dei Deputati

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All’ esame della Camera nuove misure di welfare per professionisti.


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La Commissione lavoro della Camera, in data 1° ottobre 2025, ha iniziato l’esame del DDL A.C. 2261 proposto dal CNEL recante “ Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare. “

L’obbiettivo è quello di consolidare il sistema di protezione sociale già presente per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, equiparandone i livelli di tutela a quelli previsti per altre categorie di lavoratori, tanto dipendenti quanto professionisti iscritti a casse previdenziali private.  

La proposta di legge si compone di 7 articoli :

Indennità di maternità – Per le lavoratrici non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, tenute a versare l’aliquota aggiuntiva nella gestione separata, è prevista la fissazione di un limite minimo all'importo dell'indennità di maternità attualmente già riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Viene così stabilito che, per ciascuna delle cinque mensilità previste, l’indennità non possa comunque essere inferiore al 150% dell'importo mensile rivalutato dell'assegno sociale.

Congedi parentali Si intende poi riconoscere un trattamento economico per congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione aggiuntiva. Il congedo, riconosciuto entro i primi dodici anni di vita del bambino, per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi in alternativa tra loro, sarà riconosciuto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa con un’indennità innalzata dal 30% all’80% entro il primo anno di vita del figlio.

Indennità di malattia e degenza ospedaliera - Nel disegno di legge viene proposto l’innalzamento della soglia massima di reddito individuale -  riferita all'anno solare precedente - entro la quale sono corrisposte l'indennità di malattia e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata senza l’attuale riduzione del 30%. Previsto, inoltre, l’elevazione da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell'indennità giornaliera di malattia.

Indennità di continuità reddituale e operativa Il ddl prevede che ai soli fini dell'accesso all’ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se l'iscrizione non risulta ancora formalizzata. Proposta anche un’estensione delle indennità ai soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Resta fermo che l’ISCRO non sarà cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie.

Fonte : Camera dei Deputati