Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 85 del 10 giugno 2024, ha approvato, in prima lettura, un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14 cd. Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
Si tratta del terzo correttivo apportato al Codice che si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.
Lo schema di decreto provvede a correggere alcuni difetti di coordinamento normativo dovuti ai diversi correttivi susseguitesi nel tempo, oltre a rimediare ad alcuni errori materiali fornendo anche chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione.
Modifiche riguardano anche la gestione dei rapporti di lavoro subordinato in corso all’apertura della liquidazione giudiziale. Le modifiche prevedono una semplificazione con la soppressione dell’ obbligo del curatore di procedere alla trasmissione dell’elenco dei lavoratori all’ Ispettorato Nazionale del lavoro ( art. 189, comma 2 ) .
Viene inoltre ridotta la discrezionalità del curatore nella valutazione della capacità dell’azienda di proseguire con l’attività, prevedendo che si debba procedere senza indugio al recesso dai rapporti di lavoro subordinato in presenza di manifeste ragioni economiche ( art. 189, comma 3 ).
Modifiche sono apportate anche alla disciplina della proroga del termine di sospensione dell’attività previsto a liquidazione giudiziale aperta. Non è più necessario che la proroga debba essere richiesta a pena di inammissibilità almeno 15 giorni prima della scadenza. Scompare anche la previsione che vede riconosciuta un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio qualora il curatore non abbia proceduto al subentro ( art. 189 , comma 4 ).
In tema di licenziamenti collettivi, il nuovo decreto precisa che nella liquidazione giudiziale è inapplicabile la disciplina in materia di delocalizzazioni ( art. 1, commi 224 e 238, Legge 234/2021 ) ordinariamente applicabile ai datori di lavoro che nell’anno precedente hanno occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente più di 250 dipendenti.
Fonte : Consiglio dei Ministri