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Trattamento integrativo in busta paga : Cos’ è e a chi spetta.


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Il trattamento integrativo è la misura, che ha sostituito il bonus Renzi, e consiste in un importo aggiuntivo che viene corrisposto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti in base a specifici requisiti. Viene erogato con lo stipendio e nella busta paga è identificato dalla voce TIR.

Introdotto dal Decreto-Legge n. 3 del 5 febbraio 2020,  il trattamento è riconosciuto ad oggi in diversa misura a secondo delle fasce di reddito :  

  • 1.200 euro è il trattamento integrativo pieno e viene erogato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente ( 1.955 euro spettanti ai sensi dell’art. 13, c. 1, del TUIR) diminuita
    di 75 euro (quindi pari a 1.880 euro) in rapporto al periodo di lavoro nell’anno. Laddove l’ imposta lorda non supera l’importo di 1880 euro il beneficio è escluso per incapienza. 
  • una cifra pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto (su questo punto si veda il paragrafo dedicato sotto) e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro;
  • chi supera i 28.000 euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo sul reddito.

Il trattamento integrativo del reddito spetta ai lavoratori che siano:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR).

Chiarimenti a riguardo sono stati forniti dall’ Agenzia delle Entrate con la circ. n. 2 del 6.02.2024, che fornisce le istruzioni da seguire per l’attuazione del primo modulo di riforma delle IRPEF.

Il trattamento integrativo sul reddito da lavoro dipendente è erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga o dall’INPS.

Il lavoratore può anche scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente recuperando però la cifra spettante in sede di dichiarazione dei redditi, sotto forma di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi, soprattutto per i redditi vicini alla soglia dei 15.000 €, c’è il rischio di perdere i requisiti reddituali e di dover restituire l’intero trattamento integrativo a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi.