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Transizione 5.0 : nuova spinta per la formazione digitale e green


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Con la conversione in legge del DL PNNR-quater si è consolidato il quadro normativo del Piano Transizione 5.0, la misura da 6,3 milardi di euro prevista da RePowerEU per sostenere la transizione digitale e green delle imprese verso un modello di produzione sostenibile.

Si tratta di un credito d'imposta che prende le mosse da Transizione 4.0 ma che si dipana lungo la strada della sostenibilità ambientale e che, per essere pienamente operativo, necessita di un decreto attuativo da parte del MIMIT.

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda. 

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI :

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell'allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio tra questi :  

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti per l’efficientamento energetico attraverso la visualizzazione dei consumi energetici o raccolta e e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) ;

b) i software relativi alla gestione d’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).  

Sono agevolabili anche :   

a)       investimenti in beni materiali strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto concerne l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili :  

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento ( art. 12, comma 1, lett. a) del DL 9 dicembre 2023 n. 181 ); 
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento ( art. 12, comma 1, lett. b) del DL 9 dicembre 2023 n. 181 );
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento ( art. 12, comma 1, lett. c) del DL 9 dicembre 2023 n. 181 ).  

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

b)    Spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.

L’ art. 38 precisa che non sono agevolabili gli investimenti che non garantiscono il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH).  

MISURA DELL’ AGEVOLAZIONE :

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 del Decreto;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 del Decreto.  

MODALITA’ DI FRUIZIONE :

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento. Il Gestore dei servizi energetici, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato. 

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla “certificazione ex post”, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. 

WST Legal & Tax