Le modifiche apportate al TUIR (artt. 10 e 51) - Il decreto legislativo n.192 del 13 dicembre 2024, n.192 - “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)” reca delle innovazioni in tema di regime fiscale dei fondi sanitari integrativi, che si apprezzano più facilmente avendo presente l’assetto che le ha preceduto.
L’art. 10 del TUIR (DPR n.917/1986) prevedeva la deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo, fino ad un massimo di euro 3.615,20 ai fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs n. 502/1992ed impegnati ad erogare prestazioni nell’ambito di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute.
La versione ora vigente dell’art.10, a seguito della modifica apportata dal citato d.lgs. n. 192/2024, tiene ferma la deducibilità dei contributi nella misura massima di euro 3.615,20 dal reddito complessivo, ma nel considerare i fondi destinatari dei versamenti stessi usa una formulazione diversa, facendo riferimento a fondi di cui all’ art. 9 che“… iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi … , … operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti”.
Analoga modifica risulta apportata all’art. 51 del TUIR dove, eliminata la considerazione della erogazione di prestazioni nell’ambito di intervento predeterminato con decreto ministeriale, trova conferma la deducibilità dei contributi dal reddito da lavoro subordinato nella misura massima di euro 3.615,20 versati a “… enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi … o di regolamento aziendale… “, “… iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi … , che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti”.
Il principio di mutualità e solidarietà quale presupposto della deducibilità - In relazione ai due tipi di fondo sanitario - quelli “finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi e essenziali di assistenza ... “assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale (tradizionalmente, Fondi “DOC” o di tipo A); quelli abilitati ad operare erogando anche prestazioni “sostitutive” delle prestazioni del SSN (tradizionalmente, Fondi non “DOC” o di tipo B) - la deducibilità, dunque, sarà fruibile al sussistere delle medesime condizioni.
Da qui l’attenzione da dedicare al principio di mutualità e solidarietà quale condizione a cui la deducibilità è in ogni caso subordinata.
Evitare politiche di selezione dei rischi è solo una delle regole a cui rifarsi, peraltro già espressamente menzionata dalla legge per i Fondi di tipo A (art. 9, comma 3, d.lgs. n.502/1992).
L’Agenzia delle entrate (circolare 5/E del 2018) ha precisato a proposito del principio di mutualità: “Non si rilevano, invero, criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte quelle ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro. In tal caso si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico.”
Resta da chiarire se il rilievo che il d.lgs. n. 192/2024 dà al principio di mutualità e solidarietà sia solo volto a ribadire in sede legislativa quanto già affermato in sede amministrativa, in particolare dall’Agenzia delle entrate, o se il pronunciamento legislativo richieda ai fondi di andare oltre, ad esempio superando eventuali differenziazioni nella contribuzione, nelle franchigie, nei rimborsi che in ipotesi siano legate all’età.
La circolare dell’Agenzia delle entrate - Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sul tema della deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi.
In particolare, tale circolare richiama la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 192/2024, relazione secondo cui l’inserimento del principio di mutualità e solidarietà all’interno degli artt. 10 e 51 è finalizzato a recepire l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle entrata con la circolare n. 5/E/2018, ossia con la circolare riportata espressamente nel precedente paragrafo.
Da parte della circolare dell’Agenzia di commento al decreto legislativo n. 192/2024 viene citato anche quanto rilevato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in data 16 febbraio 2023, in occasione dell’“Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute” avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.
In particolare, viene citata la precisazione fornita dal Segretario generale IVASS, secondo cui, con specifico riferimento al settore assicurativo, “… le norme e i benefici fiscali riconosciuti dovrebbero mirare a incentivare coperture che meglio conciliano sostenibilità del business e mutualità tra assicurati (oggi realizzata prevalentemente nelle polizze collettive)”.
Alla luce di quanto affermato nell’ultima circolare, appare confermata una lettura delle modifiche testuali apportate agli artt. 10 e 51 del TUIR in chiave di continuità di orientamenti già espressi, senza che da esse discendano precise esigenze di adeguamento in capo a fondi già operanti in conformità agli orientamenti risalenti.
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