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Entrate : Taglio del cuneo, le assenze non retribuite non concorrono nel calcolo della riduzione.


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L’art. 1, c. 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto, in sostituzione dell’ esonero contributivo per la riduzione del cuneo fiscale previsto dal Governo Draghi nel 2021, una somma integrativa non imponibile, che incide sulle detrazioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro.  

La misura è riconosciuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro che applica una percentuale variabile individuata “ rapportando il reddito percepito all’ intero anno “, così da ottenere il “ reddito annuale teorico “ :

◊      Se il reddito non supera gli 8.500 €, l’aliquota è pari a 7,1%

◊       Se il reddito è compreso tra 8.500 € e 15.000 €, l’ aliquota applicabile è il 5,3%

◊       Se il reddito è compreso tra i 15.000 € e 20.000 €, l’aliquota è pari al 4,8%

Con la risposta n. 7/2026, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del reddito annuale teorico nell’ ipotesi in cui il lavoratore, pur risultando in forza in azienda, non percepisce una retribuzione per determinate giornate all’anno a causa di assenze non retribuite (es: aspettative, permessi, sospensioni dal lavoro, ecc.).

Richiamando la circ. n. 4 del 16.05.2025, dove sono state illustrate le novità in materia di detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025, l’ Agenzia ricorda che il criterio di determinazione dei reddito annuo teorico per le detrazioni trova applicazione anche alla somma integrativa prevista all’ art. 1, c. 4 e 5 della Legge 207/2025. Pertanto per determinare il reddito teorico ai fini delle detrazioni é necessario :  

  1. calcolare il reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito;
  2. calcolare i “ giorni di lavoro dipendente “;
  3. determinare il reddito annuale teorico ottenuto dal rapporto :  reddito lavoro dipendente effettivamente percepito / giorni di lavoro dipendente × 365 ;
  4. applicare l’ aliquota al reddito effettivamente percepito nell’anno individuata sulla base del reddito teorico.

Con la risposta n. 7/2025 viene inoltre specificato che, in relazione al calcolo dei “ giorni di lavoro dipendente “devono calcolarsi le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi compresi nel rapporto, purché collegati a periodi retribuiti. Sono, invece, da escludere i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita.

Ne consegue che, nel caso di assenza parziale, ai fini della determinazione dei giorni di lavoro dipendente non si devono considerare i giorni in cui il dipendente non ha percepito alcuna retribuzione. Per determinare la somma spettante, occorre:

  1. calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
  2. determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  3. applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Diversamente, nel caso in cui nel 2025 non siano presenti giorni di lavoro retribuito, ma vengano corrisposte somme, come arretrati contrattuali o competenze accessorie, riferite ad anni precedenti e assoggettate a tassazione ordinaria, il trattamento integrativo non può essere riconosciuto. 

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

I datori di lavoro devono effettuare le verifiche di spettanza in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l'anno, tenuto conto dei dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU) relativa ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intercorsi.   

In sintesi, la risposta dell’Agenzia stabilisce due principi fondamentali :

  • ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni di lavoro dipendente sono solo quelli retribuiti (con esclusione di tutte le assenze non retribuite)
  • in assenza totale di giorni retribuiti nell’anno di imposta, anche se vengono erogati arretrati o somme non collegate alla presenza in servizio, il contributo ex commi 4 e 5 non spetta. 

WST Tax & Law