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Entrate : Start up, credito d’imposta per gli investitori anche con regime forfettario


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Con la risposta n. 29/2026, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative, di cui all’ art. 2 della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 e dall’ art. 4, c. 9-ter, del DL 3/2015, per gli aderenti al regime forfettario

L’assetto normativo delineato prevede, quale presupposto per l’applicazione del credito d’imposta, la circostanza che la detrazione IRPEF, ai sensi dell’ art. 29-bis de DL 179/2012, sia di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta sul reddito delle persone fisiche. Al verificarsi di questa condizione, l’eventuale eccedenza non va perduta  e si trasforma in un credito d’imposta. Tale credito diventa fruibile direttamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o, in alternativa, può essere utilizzato in compensazione esterna tramite modello F24, applicandosi agli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Nel rendere il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la piena spettanza del beneficio anche ai soggetti in regime forfetario, basandosi su un’analisi letterale e teleologica delle norme. L’Amministrazione ha evidenziato come l’articolo 2 della legge n. 162 del 2024 non preveda alcuna limitazione soggettiva, mirando genericamente a favorire gli investimenti in innovazione da parte delle persone fisiche in caso di "incapienza".

Poiché i forfetari si trovano in una condizione di incapienza strutturale rispetto all'IRPEF, possedendo solo redditi soggetti a imposta sostitutiva, essi hanno il diritto di trasformare la detrazione teorica in credito d’imposta. Tale credito, una volta generato, può essere utilizzato secondo le regole generali della compensazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, includendo espressamente la possibilità di compensare i debiti relativi alle imposte sostitutive   di cui all'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.

Fonte: Agenzia delle Entate