Con la risposta n. 9/2025 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, all'articolo V, prevede taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui rileva l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione. Tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari dell'Organizzazione, e non anche per coloro che hanno la qualifica di Consulente ("Consultant").
L’istante, una cittadina italiana residente in Italia, consulente per UNICEF ECARO, chiede chiarimenti in merito alla tassazione dei compensi percepiti per il lavoro svolto. La contribuente sostiene che tali compensi, provenendo da un’agenzia delle Nazioni Unite, dovrebbero essere esenti da tassazione in Italia. Inoltre, chiede se sia necessario aprire una partita IVA per l’emissione di fatture.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che le norme citate dall’istante non sono applicabili alla fattispecie, spiega che l’esenzione fiscale per i redditi percepiti da funzionari delle organizzazioni internazionali è limitata a coloro che hanno la qualifica di "Officials", come previsto dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. Tuttavia, il contratto dell’istante, stipulato con UNICEF ECARO, la qualifica come "Consultant" e non come "Official".
Di conseguenza, non è applicabile l’esenzione fiscale e i compensi percepiti devono essere tassati in Italia. Per quanto riguarda l’obbligo di apertura della partita IVA, l’Agenzia stabilisce che ciò è necessario se l’attività svolta è esercitata in modo abituale e continuativo, come definito dall’articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972.