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Entrate – Risposta n. 81/2025 : MBO ai dipendenti in mobilità internazionale. Il corretto trattamento fiscale


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Con la risposta n. 81/2025 , l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta tassazione dei bonus connessi ad un piano di incentivazione per obbiettivi ( MBO – Management by Objectives ) maturati da dipendenti di una società di diritto tedesco, con stabile organizzazione in Italia, in mobilità internazionale.  

La società istante, nel 2021, ha ammesso alcuni dipendenti strategicamente importanti ad un piano di incentivazione a lungo termine ( Long Term Cash Bonus Plan )  che, ha partire dal 2024, prevede l’assegnazione di un premio in denaro erogato in più tranche al completamento di ogni periodo di maturazione. Scopo del premio è quello di motivare ed incentivare le perfomance dei propri dipendenti per tutta la durata di maturazione ( vesting period ) , subordinando l’assegnazione, in via esclusiva e salvo eccezioni dettagliate dal regolamento, al mantenimento del rapporto di lavoro con una società del gruppo multinazionale.

Vista l’ampia articolazione territoriale in diversi Stati, durante il periodo di maturazione del premio, diversi dipendenti coinvolti nel piano di incentivazione hanno prestato la propria attività lavorativa in regime di mobilità internazionale in diversi Stati.

La società, nel chiedere chiarimenti sulla corretta tassazione, rappresenta il caso di un proprio dipendente, destinatario del piano di incentivazione, che durante il vesting period ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società del gruppo nel Regno unito, con cui ha cessato il rapporto nel dicembre del 2023. Nello stesso mese è stato assunto in Italia presso la società istante e, a partire dal 2024, ha spostato la propria residenza in Italia continuando a svolgere la propria attività lavorativa in mobilità tra i due Paesi.

Dopo una disamina particolareggiata della normativa, una volta ricordato il principio della prevalenza del diritto convenzionale su quello nazionale,  l’ Agenzia precisa che è possibile procedere ad una tassazione del bonus che esclude le quote maturate nei periodi in cui il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa all’estero, in quanto tassati in UK, mentre sarebbero da tassare le quote relative all’attività svolta in Italia, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.

Pertanto,  se durante il periodo di maturazione il dipendente ha svolto l’attività di lavoro in un Paese estero, risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato solo in detto Paese, indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia. Dovrà, invece, essere tassato in Italia solo il reddito riferibile , pro rata, all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese, anche se il beneficiario del reddito risulta residente all’estero nell’anno di imposta di riferimento.

L'Agenzia ha anche specificato che, alla stabile organizzazione italiana, spetta l’assolvimento degli obblighi di sostituzione d'imposta solo per le somme maturate a partire dalla data di inizio dell'attività lavorativa in Italia.  Nel caso in cui siano state applicate ritenute indebite in Italia su redditi maturati all'estero, il dipendente maturerà il diritto a richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso se non precedentemente conguagliate.   

Si tratta di un chiarimento importante che supera alcuni precedenti orientamenti della stessa Agenzia con un’interpretazione potenzialmente dirompente rispetto alla prassi precedente, che tendeva a tassare in Italia l’intero importo percepito da soggetti residenti tenuto conto del momento in cui il dipendente incassa il bonus ( cd. principio di cassa ), indipendentemente dal luogo di maturazione del reddito.

La nuova linea, se confermata, potrebbe aprire la strada a richieste di rimborso da parte di gruppi che abbiano adottato politiche più restrittive, nonché a una rivisitazione delle strategie di pianificazione per strumenti di retribuzione differita come stock option e bonus pluriennali. 

a cura di WST Law  Tax