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Entrate – Risposta n. 77/2025 : MBO, nessuna agevolazione se il premio è ad personam


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Il sistema incentivante MBO (o Management by objectives) legato al raggiungimento di determinate performance (societarie o personali) e convertito in prestazioni di welfare non dà diritto alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 del TUIR se destinato “ad personam” e non alla generalità o a categorie ben definite di dipendenti. Lo precisa l’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 77/2025.

A chiedere il parere  è una società attiva nel settore energetico, che vuole sapere se una parte della retribuzione variabile (MBO) che il dipendente può convertire in prestazioni di welfare, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi, possa essere esclusa dalla tassazione. La società sottolinea che, attualmente, l’intero MBO è tassato ordinariamente, ma ritiene che la parte destinata al welfare possa essere detassata, se collegata agli obiettivi aziendali. Diversamente, i benefit legati a obbiettivi individuali resterebbero tassati normalmente.    

L’Agenzia ricorda che nel caso in cui tali benefit, diffusi in ambito manageriale e per i quadri aziendali, rispondano a finalità retributive, come nel caso di incentivi alla performance  del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori, il regime di esenzione totale o parziale non può trovare applicazione (risoluzione 55/E/2020).

La detassazione dei benefit, anche se fruiti in sostituzione di somme o premi, resta limitata infatti limitata alle sole ipotesi in cui ricorrano le seguenti condizioni :

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato previsto all’ art. 1, c. 182, della Legge di Stabilità per il 2016);
  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.

Il regime agevolativo non trova , pertanto , applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’ imposta sostitutiva. 

L’ Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni di favore tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori ( sul punto cfr. circ. n. 28/E del 15.06.2016 e circ. n. 5/E del 29.03.2018 ) .

La prassi ha ulteriormente precisato che l’espressione “categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica”, ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste.

L’ Agenzia ha , dunque , concluso che il sistema descritto dalla società istante non soddisfa i requisiti per beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente art. 51, c. 2 e 3 ultima parte del TUIR, dal momento che i soggetti destinatari sono dipendenti individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato in welfare aziendale.

Fonte : Agenzia delle Entrate