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Entrate – Risposta n. 74/2024 : Welfare aziendale e mobilità sostenibile , esenzione fiscale a quali condizioni ?


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Con risposta n. 74/2024 , l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla previsione di servizi di mobilità sostenibile in piani di welfare aziendale.

Nello specifico la società istante intende realizzare un'applicazione dedicata per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa - lavoro  ( carsharing elettrico ; ricarica autoveicoli ; scooter, bici o monopattini elettrici o mezzi pubblici ) e inserire la loro fruizione in un piano di welfare aziendale.

La predisposizione del piano garantisce i servizi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti delle imprese clienti così che :

  • i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-­lavoro-­casa vengano  consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.
  • il piano di welfare preveda limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa­-lavoro-­casa in considerazione anche dell’orario di lavoro di ciascun dipendente.
  • i suddetti servizi vengano resi disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit ;
  • non venga previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente in quanto l’applicazione consentirebbe l’addebito del pagamento diretto.

Dopo aver richiamato la risposta n. 461/2019 sul car pooling e la risposta 329/2022 riguardante l’inclusione in piani di welfare delle ricariche di veicoli elettrici, l’ Agenzia ha ritenuto che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il percorso casa lavoro, proposti dall'istante  attraverso l'utilizzo dell'APP, rispondano alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, e pertanto possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

L‘art. 51, comma 1, del TUIR include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51 del Tuir.

In particolare, il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, e ai familiari indicati nell’art. 12, per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.

Il richiamato art. 100 del Tuir stabilisce che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), è stato più volte precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
  • le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Inoltre, nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, l’Agenzia aveva già chiarito che non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità.

Nella stessa occasione l'Agenzia aveva specificato che si configurano gli estremi dell'esenzione  nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l’opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell’ambito di applicazione della lettera f) in esame.

Fonte: Agenzia delle Entrate