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Entrate - Risposta n. 474/2023 : Attività sportive dilettantistiche - IRPEF tra vecchia e nuova disciplina


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Con la risposta n. 474/2023, l' Agenzia delle Entrate indica nel dettaglio come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati, nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, periodo soggetto alle nuove regole a partire dallo scorso 1° luglio. L’Agenzia chiarisce, tra l’altro, che la nuova soglia di esenzione fissata a 15mila euro riguarda tutto l’anno d’imposta. 

A proporre il quesito è una Srl sportiva dilettantistica, che eroga compensi ad atleti e allenatori. Si tratta di compensi configurabili, come redditi “diversi”, secondo quanto disciplinato dall'art. 67, c. 1, lett. m), del Tuir, fino al 1.07.2023, data di entrata in vigore del Dlgs n. 36/2021, che ha abrogato, tra l’altro, parte della lett. m) richiamata.  

Il decreto legislativo n. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha riorganizzato l’intera materia riordinando le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, facendo il punto, tra l’altro, sulle tipologie di rapporto lavorativo (autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, eccetera). In particolare, l'articolo 36, dedicato al trattamento tributario, stabilisce al comma 6 che “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. [...]» e, al comma 6-bis, che «Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare”. 

Il citato decreto legislativo, all' art. 36, porta da 10mila a 15mila euro la soglia di esenzione Irpef delle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo. La norma rinvia alla disciplina transitoria, prevista dall’articolo 51, comma 1-bis, dello stesso Dlgs, per i redditi dell’ex lettera m) su richiamata e per quelli previsti dall’articolo 36, comma 6, del decreto, con riferimento al periodo d’imposta 2023.

In breve, dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo. E sia dalla norma transitoria (articolo 51) che dagli atti parlamentari emerge, in sintesi, che l’esenzione Irpef pari a 15mila euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi.

In particolare, negli atti parlamentari è precisato che “la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario”. 

Tirando le somme, dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo sono dunque, esclusi dall’imponibile Irpef fino all'importo complessivo annuo di 15mila euro, se riscontrabili, naturalmente, le condizioni stabilite con il Dlgs n. 36 più volte menzionato. 

Nel caso prospettato dall'istante, ciò comporta che le somme percepite dal 1° luglio 2023 entrano nell’imponibile per la parte eccedente i 15mila euro, da determinare nel 2023, in applicazione della disciplina transitoria, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro, ai sensi della precedente normativa. Poiché l’istante sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 ha operato una ritenuta sulla parte eccedente l'importo di 10mila euro, lo stesso dovrà assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro. 

Fonte: Agenzia delle Entrate