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Entrate – Risposta n. 447/2021 : Impatriati – Accesso all’agevolazione per sportivi extra UE


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Con risposta n. 447/2021 l’ Agenzia delle Entrate prende in esame il quesito di una società calcistica italiana di Serie A la quale ha richiesto chiarimenti in merito ai requisiti e al campo di applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati applicato ai professionisti sportivi. 

L’ Agenzia precisa che tutti i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma ( art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ) possono fruire del trattamento fiscale agevolato, indipendentemente dalla loro cittadinanza anche se provenienti da Paesi Extra UE, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti al primo comma dell’articolo 16, e cioè quando i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, e quando l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L’amministrazione ricorda che per i rapporti di lavoro sportivo, la norma in commento ha stabilito che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, anziché per il 30% degli altri lavoratori che possono beneficiare del regime agevolato, e che non si applica la riduzione al 10% prevista per chi trasferisce la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia o coloro che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. 

L’opzione per il regime degli impatriati comporta, nel caso degli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili, contributo che deve essere versato annualmente, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. 

Fonte: Entrate – Risposta n. 447/2021