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Entrate - Risposta n. 378/2023 : Mutuo agevolato al dipendente - chiarimenti sulla cessione del credito


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Con la risposta n. 378/2023 l' Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti di un'eventuale cessione del credito prodotti sul mutuo agevolato concesso dal datore di lavoro al proprio dipendente. 

Nel caso prospettato dall' istante, dipendente di una banca che le ha concesso un mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa, il credito vantato dal datore di lavoro è stato ceduto da quest'ultimo ad una " società veicolo ". 

Tale società si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad ammettere, a fronte degli stessi, titoli negoziabili ( per lo più obbligazionari ), restandole preclusa ogni attività impreditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all'effettuazione della singola operazione. 

Il contribuente chiede se a seguito di tale evoluzione, agli interessi vada ancora applicato l'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR, che disciplina i finanziamenti concessi ai dipendenti. La disposizione richiamata prevede che in caso di concessione di prestiti agevolati da parte del datore di lavoro è imponibile ai fini IRPEF come reddito in natura, il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto ( ora Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR ) in vigore al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi. L' Istante ha quindi maturato l'idea che, in seguito all'operazione di cessione, la banca datrice di lavoro abbia perso il ruolo di mutuante assumendo quello di intermediario tecnico e che, pertanto, siano venuti meno i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. Viene pertanto avanzata istanza di interpello per conoscere il parere dell' Agenzia. 

IL PARERE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE :  

La risposta dell' Amministrazione è netta. Il datore di lavoro veste sia in caso di erogazione diretta sia tramite terzi, il ruolo di sostituto di imposta e, in quanto tale, deve operare le ritenute di acconto su tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, in ossequio al principio di onnicomprensività ( art. 51, comma 1, TUIR ), in base al quale, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai dipendenti . 

Ne consegue che tra il sostituto d'imposta , il soggetto terzo e il dipendente sarà obbligatorio instaurare un sistema di comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale del reddito corrisposto. Tale regola vale per tutti i tipi di finanziamento concessi dal datore di lavoro. 

L’Agenzia ritiene pertanto che la fattispecie prospettata rientri nell’ambito delle ipotesi previste alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir senza a nulla rilevare l’operazione di cartolarizzazione. In concreto, quindi, costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo stipulato dal contribuente. 

La cartolarizzazione rappresenta dunque una semplice concessione del credito che non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termine e delle condizioni stabilite in sede di accensione del prestito.

Fonte : Agenzia delle Entrate