La detassazione prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri , ovvero un’imposta sostitutiva dell’ Irpef e relative addizionali pari al 5 %, trova applicazione anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.
La precisazione, tutt’altro che scontata, è stata fornita dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 308/2025. Nel documento, tenuto conto del parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, l’ Amministrazione ha rivisto il proprio orientamento espresso con la risposta n. 272/2025.
Nella prima risposta l’Agenzia aveva chiarito che l’imposta sostitutiva, introdotta con la Legge di bilancio 2025 per il personale infermieristico del Servizio Sanitario, non vale per le ore di lavoro effettuate in base alla reperibilità, ritenendo quest’ultima prestazione (articolo 44 del Ccnl - Comparto Sanità 20192021) non assimilabile all’orario di lavoro straordinario, autonomamente disciplinato dall’articolo 47 dello stesso Ccnl.
In merito è stato invece chiarito che non sussiste una distinzione tra le ore di “straordinario” e quelle derivanti dalla “pronta disponibilità”, dovendo prevalere un approccio oggettivo e funzionale all'attività lavorativa, che porta a considerare lavoro straordinario ogni prestazione effettuata oltre l'orario ordinario comprese le prestazioni di disposnibilità.
La risposta ha altresì chiarito che le ore prestate dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, anche se retribuite a titolo di straordinario, sono disciplinate da una normativa specifica nell'ambito del contratto collettivo di settore e, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di lavoro straordinario definita ai sensi dell'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, escludendo la detassazione ai compensi erogate per le Prestazioni svolte in sede elettorale.
Fonte: Agenzia delle Entrate
