Nel corso di trasferte effettuate dal dipendente all’ interno del territorio nazionale, il rimborso delle spese relativo all’ utilizzo del taxi è soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente qualora la spesa sia sostenuta in contanti.
Con la risposta n. 302/2025, l’ Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal dipendente in Italia vadano sostenute con strumenti tracciabili (carte di credito, bonifici, ecc.). In assenza di tracciabilità, il rimborso diventava imponibile per il dipendente e parzialmente indeducibile per l'impresa.
La condizione di non imponibilità subordinata all'utilizzo di strumenti tracciabili è una norma introdotta dall’ art. 1, co. 81-83 della Legge 207/2024 ( Legge di bilancio 2025 ) con finalità di contrasto all'evasione fiscale e di controllo della spesa che trova applicazione per le operazioni avvenute "nel territorio dello Stato". Diversamente, per le spese sostenute all'estero, dopo il correttivo del DL 85/2025, non vige il divieto di utilizzo del contante ai fini della detassazione del rimborso purchè la spesa si documentata.
Il caso esaminato riguarda un dipendente pubblico. A tal fine l’ Agenzia ricorda che le amministrazioni pubbliche devono applicare una ritenuta d'acconto sul reddito da lavoro dipendente al momento del pagamento, che deve essere calcolata in base all'aliquota fiscale corrispondente allo scaglione di reddito del dipendente (articolo 29, comma 1, del Dpr n. 600/1973).
Fonte: Agenzia delle Entrate
