Con la risposta n. 265/2025, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti rivolti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che nel 2025 hanno erogato premi ai propri associati in relazione ai risultati raggiunti in competizioni sportive.
Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe emanato nel 2023 e convertito in legge nel 2024 (articolo 14, comma 2-quater Dl 215/2023), sui premi sportivi versati ai sensi dell’articolo 36 comma 6-quater del Dlgs n. 36/2021 agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo dal 29 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte nella misura del 20% per gli importi che non superano i 300 euro. Oltre tale soglia, invece, i premi dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata per il 2025.
La questione sulla tassazione dei premi è stata poi ritoccata dal ''Testo Unico in materia di versamenti e riscossione'' - Tuvr (Dlgs n. 33/2025) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. In particolare con l’articolo 45, comma 9 l’esenzione viene prorogata e resa strutturale dall’anno 2025 (“Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”).
In merito alla corretta tassazione dei premi, l’ Agenzia chiarisce che le associazioni dilettantistiche sono tenute a :
∎ applicare della ritenuta alla fonte in relazione ai premi corrisposti nel 2025, indipendentemente dall'ammontare del premio erogato. Per le ritenute alla fonte a titolo d'imposta versate nel corso del 2025, in misura pari o inferiore a 300 €, relative al pagamento di premi erogati nel corso del periodo d'imposta 2025 nei confronti del medesimo soggetto, l’ ASD può presentare istanza di rimborso dal 1° gennaio 2026,
∎versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute effettuate nel mese di dicembre 2025;
∎ Dal 1° gennaio 2026 ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.
Fonte: Agenzia delle Entrate