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Entrate – Risposta n. 263/2025 : Impatriati – accesso all’agevolazione in presenza di più rapporti di lavoro


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In tema di regime agevolativo per lavoratori impatriati, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito, con la risposta n. 263/2025, chiarimenti in merito al periodo minimo di residenza all’estero e contestuale svolgimento di più attività lavorative.   

Nel caso di specie, un cittadino italiano, trasferitosi all’ estero nel 2023 come dipendente di una società, ha continuato a collaborare da remoto con un’università italiana. Nel 2026 decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, per lavorare presso una nuova società.

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per il nuovo lavoro, l’ Istante chiede se sia possibile l’esclusione dal regime agevolativo dei soli redditi derivanti dal rapporto di collaborazione instaurato con l’università già prima del trasferimento all’estero.

L’ Agenzia ripercorre innanzitutto le disposizioni sul nuovo regime degli impatriati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Nel dettaglio i redditi del lavoratore rientrato in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 50%, entro il tetto di 600mila euro, in presenza di determinate condizioni :

1.       Il lavoratore deve risiedere in Italia per almeno quattro periodi d’imposta e non deve essere stato fiscalmente in Italia nei tre periodi precedenti il trasferimento.

2.       Nel caso in cui il cittadino impatriato lavori per lo stesso datore di lavoro estero è previsto un aumento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che slitta da tre a sei o sette anni, a seconda che il soggetto non abbia mai lavorato per la società a cui sarà destinato in Italia o se, invece, prima del trasferimento all’estero era già impiegato presso tale società.

3.       Inoltre, l'attività lavorativa deve essere svolta per la maggior parte in Italia e il lavoro deve essere di elevata qualificazione.

L’Agenzia fa presente che con il “nuovo regime”, i benefici si applicano anche nel caso di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, rilevando tale circostanza solo per il requisito minimo di permanenza all’estero, che diventa più lungo.

Pertanto, in presenza di più attività lavorative come nel caso in esame ,  l’Agenzia ha precisato che il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime solo per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con la nuova società italiana, in quanto distinta e non collegata a quella estera.

Non potrà invece estendere l’agevolazione ai compensi percepiti per la collaborazione con l’università, trattandosi di un’attività svolta anche prima dell’espatrio e riconducibile allo stesso datore di lavoro già operante in Italia, per la quale non si è raggiunto il requisito minimo di permanenza all’estero.  

La novità principale emersa dall’interpello riguarda la possibilità di svolgere più attività contemporaneamente al rientro in Italia. Il regime non impone l’esclusività lavorativa, ma valuta ogni singolo rapporto di lavoro separatamente.

Se un lavoratore rientra per una nuova occupazione presso un’azienda diversa e mantiene anche una collaborazione con il suo precedente datore estero, potrà beneficiare dell’agevolazione solo sui redditi della nuova attività, mentre l’altra rimarrà interamente tassabile per mancato raggiungimento del limite minimo di anni di residenza estera previsti dalla normativa in misura prolungata.

Fonte: Agenzia delle Entrate