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Entrate – Risposta n. 249/2025 : Polizza sanitaria per dipendenti all’ estero. Imponibile senza solidarietà collettiva.


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L’Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 249/2025, ha analizzato il regime tributario dei premi versati dal datore di lavoro ad un’assicurazione sanitaria per i propri dipendenti all'estero.

In particolare sono stati chiesti chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

L’ Istante rappresenta di aver stipulato con società assicurativa una polizza sanitaria che copre malattia, infortuni e maternità dei propri lavoratori. Il premio assicurativo è interamente versato dal richiedente e varia in base alla copertura, che può essere individuale o familiare. Per quanto riguarda le sedi italiane, i dipendenti possono estendere la polizza al nucleo familiare pagandone il relativo premio aggiuntivo. All’estero, invece, nei Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, l’assicurazione è obbligatoriamente estesa, per Statuto, ai familiari conviventi a carico.

L’ente riferisce che fino a ora ai premi erogati è stato applicato il trattamento fiscale previsto per i fringe benefit (articolo 51, comma 3, Tuir). Tuttavia, ritiene che le polizze stipulate per i lavoratori (e loro familiari conviventi) in servizio presso le unità situate in Stati senza copertura sanitaria diretta, non costituiscano fringe benefit, ma un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge e, quindi, non imponibile ai fini fiscali secondo le previsioni dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir.

Di diverso avviso l’ Agenzia delle Entrate che afferma, nel caso di specie, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo  per il premio assicurativo assicurativo della polizza.

L’ amministrazione ricorda, innanzitutto, che, tra le deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sono ricompresi “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” ( art. 51, comma 1 e 2 del TUIR ).  

Secondo l’ Agenzia la polizza assicurativa sanitaria stipulata dall’ente non può rientrare tra le ipotesi di esclusione da tassazione previste dal Tuir. Il premio non rappresenta, infatti, un contributo assistenziale, perché non risponde a finalità di solidarietà collettiva verso soggetti in stato di bisogno (circolare n. 326/1997). Né equivale a un contributo previdenziale, in quanto non garantisce prestazioni previdenziali obbligatorie per legge.

L ‘ Agenzia conclude, pertanto, che il premio assicurativo per la polizza sanitaria, stipulata dall’ente a favore del proprio personale in servizio all’estero,  concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo le regole stabilite dall'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Fonte: Agenzia delle Entrate