Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005, dal 1° gennaio 2007 è stata profondamente riformata la disciplina delle forme di previdenza complementare con risvolti anche sotto il profilo fiscale. Questa riforma ha avuto risvolti anche sotto il profilo della previdenza complementare
In particolare, con il comma 5 dell’articolo 23, il legislatore ha previsto un regime transitorio per gli iscritti a forme pensionistiche complementari già attive al 1° gennaio 2007. Nel dettaglio, ha stabilito che le nuove regole si applicano solo ai montanti maturati da quella data in poi. Le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006 continuano invece a essere tassate secondo la normativa previgente, con alcune eccezioni (come l’articolo 20, comma 1, secondo periodo del Tuir).
Con la risposta n. 245/2025 , l’ Agenzia delle Entrate ha ribadito che le prestazioni in forma di capitale, riferibili a montanti maturati prima del 2007, devono seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione. Pertanto, La maggiorazione distribuita nel 2025 dal fondo pensionistico di riferimento ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006, nonostante la riforma della disciplina delle forme di previdenza complementare operata dal Dlgs n. 252/2005, sconta la tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir), perché maturata ante 2007.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, un fondo pensione bancario ha previsto nel 2021 la possibilità per alcuni pensionati (già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006) di capitalizzare la propria rendita. A seguito di un avanzo patrimoniale accertato nel 2023, è stata stabilita una maggiorazione individuale da corrispondere nel 2025.
Secondo quanto rappresentato dal fondo, questa maggiorazione deriva da prestazioni maturate prima del 2007 e si configura come un’integrazione della somma già capitalizzata nel 2021. L’Agenzia delle entrate ha accolto questa impostazione, ritenendo che anche la maggiorazione debba essere tassata secondo il regime previgente.
La maggiorazione sarà quindi soggetta a tassazione separata, come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir (Dpr n. 917/1986), che include tra le somme tassabili anche le capitalizzazioni delle pensioni.
L’aliquota da applicare sarà quella “interna”, calcolata secondo l’articolo 19 del Tuir, tenendo conto:
· del reddito di riferimento, che include sia la somma già erogata nel 2021 sia la maggiorazione calcolata dall’attuario
· dell’intera anzianità maturata dal lavoratore dalla data di adesione al fondo fino alla cessazione del servizio.
Infine, dall’imposta complessiva calcolata sulla somma lorda, andrà detratta quella già versata nel 2021, così da evitare una doppia imposizione.
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