Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.
Per la stessa ragione, le card attribuite ai dipendenti per effettuare la ricarica elettrica della vettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società riconosciuto entro un certo limite annuo, non costituiscano fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
Il chiarimento è stato fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 237/2025.
Nella fattispecie esaminata, la società si fa carico dei costi relativi all’alimentazione elettrica della flotta aziendale assegnando una card. La policy prevede che ciascun dipendente comunichi i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private. Nell'ipotesi in cui venga superato il limite massimo di chilometri per anno riconosciuto dalla società, la stessa provvede ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica per la parte eccedente il limite generata dall'uso privato della vettura.
La società chiede conferma se la card per le ricariche elettriche rientri nel fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI.
In merito l’ Agenzia ricorda che, secondo quanto previsto all’ art. 51, comma 4 , lett. a) del TUIR, l'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR per i veicoli concessi in uso promiscuo, la determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfettario ed è graduato in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo. Pertanto, come già precisato dalla circolare n. 326/1997, resta del tutto irrilevante se il dipendente sostiene a proprio carico tutti o solo alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI nelle relative tabelle.
Diversamente, qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l' uso personale del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell' articolo 9 del Tuir.
Ne consegue , pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo eccedenti il limite prefissato non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR, e andranno trattenute dall’ importo del netto corrisposto in busta paga.
Sempre il tema di ricariche elettriche, nel documento l’ Agenzia richiama l’ interpello n. 421/2023 in occasione del quale era stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica dell'autoveicolo concesso in uso promiscuo presso la propria abitazione, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.
Veicoli aziendali in uso promiscuo, nuove istruzioni dall' Agenzia delle Entrate.
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