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Entrate – Risposta n. 218/2024 : Polizze vita ai dipendenti – detrazione al 19 % per premi tassati


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Nella Risposta  n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte in favore dei  propri dipendenti.

Le polizze vita pagate dal datore di lavoro per i dipendenti sono soggette a diverse leggi e regolamenti a secondo del prodotto assicurativo. L’Agenzia si concentra sull’applicazione di due agevolazioni ai premi :

1.       la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte ( art. 15, comma 1, del TUIR ) ;

2.        l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a titolo di fringe benefit ( art. 51, comma 3 del TUIR ).

Soluzione interpretativa dell' istante - IL datore di lavoro istante propende per l’applicazione di entrambe le agevolazioni. Pertanto ciascun dipendente beneficiario dovrebbe poter portare in detrazione, nella misura del 19 per cento, la quota dei premi versata dal datore di lavoro. Al contempo , i premi versati a titolo di fringe benefit non dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile nei limiti stabiliti dalla Legge considerato anche che, nel disporre il temporaneo innalzamento dei limiti, il legislatore non ha espressamente vietato l’applicazione della detrazione ex art. 15, comma 1 del TUIR.

Il parere dell' Agenzia - Di diverso avviso l’ Agenzia delle Entrate. Dopo aver riepilogato le disposizioni che regolano la tassazione del reddito di lavoro dipendente ( art. 51 TUIR ) viene precisato che , in tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, sono esenti da tassazione in capo al dipendente solo i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali mentre concorrono alla formazione del reddito i premi per assicurazioni sanitarie , sulla vita e gli infortuni extra-professionali.

Ciò non toglie che, come di fatto succede il più delle volte, il datore di lavoro possa erogare tali premi a titolo di fringe benefit, operando poi le dovute verifiche sul superamento dei limiti di esenzione stabiliti dalla Legge ( i limiti in passato erano di 258,23 €. Poi con il DL 48/2023 si è passati per il solo 2023 a 3.000€ per lavoratori con figli fiscalmente a carico e quindi, con la Legge 213/2023, per il 2024 a 1.000 € per tutti i dipendenti e 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ). Tali verifiche devono essere effettuate con riferimento agli importi tassabili in capo al lavoratore e , quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito, tenendo conto di tutti i redditi percepiti anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti.

Quanto alla detrazione per oneri nella misura del 19 %, consentite ai sensi dell’ art. 15, comma 1 , TUIR, essa spetta anche con riferimento ai premi relativi a una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente.

Affinché un onere possa essere detratto è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico. Ne consegue che, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.

Pertanto l’ Agenzia conclude che, nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, gli stessi non possono essere detratti. 

Fringe benefit o detrazione - Datori di lavoro e dipendenti sono quindi chiamati ad effettuare delle valutazioni di convenienza sull'opzione della detraibilità in alternativa all'esenzione fiscale dei premi a titolo di fringe benefit. 

A tal fine, si ricorda che in generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

La detraibilità del 19 % incontra però diversi limiti a secondo del prodotto assicurativo : 

  • 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente ; 
  • 1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente ; 

La conseguenza diretta di tale situazione è che per il lavoratore è quasi sempre più conveniente ricorrere all'esenzione fiscale dei fringe benefit e rinunciare alle detrazioni fiscali. 

Per completare il quadro normativo in materia, va ricordato che dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave ( art. 3, c. 3, L. 104/1992), che coprono il rischio di morte. Dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Inoltre, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro. 

Tuttavia, è bene tenere i  considerazione che il limite può essere soggetto a variazioni annuali previste dalla legge di bilancio e ad altre disposizioni normative, pertanto è sempre consigliabile verificare l’attuale limite di spesa applicabile.

Fonte: Agenzia delle Entrate