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Entrate – Risposta n. 204/2022 : Trattamento di fine mandato e estinzione della società – Chiarimenti sulla corretta tassazione


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Con la risposta n. 204/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta. 

Nel caso di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, e di erogazione del trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta ad un socio, è stato evidenziato che poiché alla data di erogazione delle somme la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta. 

In linea generale, il trattamento di fine mandato è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio. 

Ai fini fiscali, tale trattamento è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato. 

Qualora, invece, gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, le somme erogate costituiranno rispettivamente redditi di lavoro dipendente o autonomo. 

Relativamente alle modalità di tassazione, qualora le somme in questione siano riconducibili a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede, fra l'altro, l'applicazione del regime di tassazione separata per le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell'art. 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. 

Come precisato nella risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124/E, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci. 

Pertanto, ai fini della fruizione del regime di tassazione separata di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. 

IN CASO DI ESTINZIONE : 

L'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ("decreto Semplificazioni"), al comma 4, prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 

Relativamente alle responsabilità e agli obblighi degli amministratori, liquidatori e soci, al fine di tutelare compiutamente il credito erariale, il comma 5 del medesimo articolo 28, ha modificato l'articolo 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 che attualmente prevede: 

  • al comma primo, che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti; 
  • al terzo comma che i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.


Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. 

Come risulta dalla relazione illustrativa al predetto decreto legislativo, la finalità delle disposizioni contenute nel citato articolo 28 è quella di salvaguardare la pretesa erariale, di conseguenza tale norma riguarda esclusivamente le attività poste in essere dall'Amministrazione finanziaria. 

Con riferimento alle responsabilità degli amministratori, liquidatori e soci, infatti, l'articolo 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 fa riferimento al periodo della liquidazione e a quelli antecedenti.

Fonte :  Agenzia delle Entrate