Con la risposta n. 199/2025, l’ Agenzia delle Entrate torna a trattare della corretta tassazione dei bonus connessi a piani di incentivazione per obbiettivi ( MBO – Management by Objectivies ) maturati da dipendenti di società multinazionali in mobilità internazionale fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione.
Nel fornire la nuova interpretazione l’ Amministrazione si discosta espressamente dall’ orientamento fornito in merito alla medesima casistica con la risposta n. 81/2025.
In quest’ ultima occasione, l’ Amministrazione aveva fornito un interpretazione potenzialmente dirompente rispetto alla prassi precedente ( tornata ora attuale ) , secondo la quale era possibile procedere ad una tassazione del bonus pro rata, con l’esclusione delle quote maturate nei periodi in cui il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa all’estero e la sola tassazione delle quote maturate per l’attività svolta in Italia, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.
La nuova linea, avrebbe potuto aprire la strada a richieste di rimborso da parte di gruppi con politiche più restrittive, nonché a una scontata rivisitazione delle strategie di pianificazione per strumenti di retribuzione differita come stock option e bonus pluriennali.
L’ Agenzia è quindi ritornata sui propri passi e, con la risposta n. 199/2025, ha rettificato la posizione assunta con la risposta di marzo 2025.
Nel caso esaminato, una società tedesca con stabile organizzazione in Italia, ha chiesto il parere dell’ amministrazione in merito alla corretta tassazione del bonus triennale ( Long Term Cash Bonus Plan ) riconosciuto ad un dipendente che, dopo aver lavorato nel Regno Unito durante il periodo di maturazione di un bonus triennale, è diventato residente fiscale in Italia dal 2024, proseguendo l’attività presso la sede italiana del gruppo.
L’ istante rappresenta che nel 2024 il dipendente ha percepito un bonus maturato interamente all’estero, e già tassato nel Regno Unito, ma anche assoggettato a ritenute in Italia. Per gli anni 2025–2027 riceverà un bonus relativo a periodi di permanenza mista , fino a un bonus totalmente italiano nel 2027.
La società ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare a tali somme: in particolare, se fosse legittimo tassare in Italia solo la quota di bonus riferibile all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese, come suggerito dalla stessa Agenzia con la risposta 81/2025 e, in caso contrario, come evitare la doppia imposizione.
Il parere dell’ Agenzia – Come anticipato, con il nuovo documento l’ Agenzia torna sui propri passi. Ad essere valorizzati i principi di “worldwide taxation” ( art. 3 del TUIR ) e di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51). Pertanto :
- tutti i bonus percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere tassati nel nostro Paese, anche se maturati per attività svolta all’estero.
- Anche i premi erogati da società estere, ma relativi a periodi precedenti la residenza fiscale in Italia, rientrano nel reddito imponibile del lavoratore italiano al momento dell’erogazione.
In forza dei principi enunciati, la stabile organizzazione italiana è tenuta ad operare le ritenute sia sui bonus corrisposti, sia su quelli erogati dalla società estera al dipendente fiscalmente residente in Italia, anche se relativi ad attività svolte in anni precedenti e in altro Stato in quanto, per la determinazione del periodo d'imposta in cui i premi devono essere assoggettati a tassazione, occorre fare riferimento all'anno della relativa percezione.
Per evitare la doppia imposizione fiscale, il dipendente potrà beneficiare del credito d’imposta per le imposte eventualmente versate all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Infatti tra i due paesi vige una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del lavoratore (nel caso di specie, l'Italia), e riconosce una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte (nel caso di specie, il Regno Unito) qualora l'attività lavorativa sia ivi svolta. Ne consegue che i premi in denaro maturati in ragione di un'attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d'imposta precedenti a quello della relativa erogazione, nel quale il dipendente è divenuto residente dell'altro Stato contraente, devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa (Stato della fonte).
L’Agenzia precisa, infine, che se la stabile organizzazione italiana non ha provveduto a versare le ritenute dei bonus maturati nel Regno Unito dal 2021 al 2023 in applicazione del precedente orientamento, potrà regolarizzare tali somme senza sanzioni né interessi, ai sensi articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente.
La rettifica torna quindi a ribadire la centralità dello stato di residenza all’atto di percezione del premio in linea con precedenti documenti di prassi ( Risoluzione n. 92/2009 e interpello n. 783/2021 ).