Con la risposta n. 198/2025 , l’ Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR.
Nel caso esaminato l’istante rappresenta di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).
Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle spettanze di fine rapporto, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l'Istante dovrà corrispondere misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.
Tali misure compensative – secondo l’ istante - essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 del TUIR e quindi possono fruire del regime della tassazione separata. con l’applicazione dell criterio della media aritmetica basata sul numero di anni di maturazione ai sensi dell’ art. 19, comma 2-bis del TUIR.
Tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, l’Agenzia delle Entrate è concorde con quanto sostenuto dall’istante.
A tal fine richiama il testo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.
L’ Amministrazione , altresì, precisa che l’equipollenza non può che corrispondere al ''equivalenza'', con la conseguenza che vi rientrano senza esclusioni tutte le indennità che vengono corrisposte ''in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato'' (ex art. 2120, primo comma).
Pertanto - conclude l’Agenzia - le somme compensative, riconducibili ad un’ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale anche se non sempre contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, sono legittimamente assoggettabili a tassazione separata anche se erogate in costanza di rapporto di lavoro, in quanto strettamente connesse alla maturazione di un trattamento di fine servizio.
Nel caso di specie, la qualifica delle somme compensative come indennità equipollenti trova la sua giustificazione nel fatto che :
• sono corrisposte una tantum e una sola volta nel corso del rapporto, in connessione con un mutamento normativo dell’assetto previdenziale;
• sono commisurate alla durata del servizio prestato nel periodo 2020–2024;
• hanno una funzione sostitutiva, finalizzata a colmare la perdita derivante dal passaggio da un regime previdenziale ad un altro ;
• sono stabilite da una delibera regolamentare.