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Entrate – Risposta n. 195/2025 : Welfare – Tassate le indennità obsolete convertite in benefits


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Con la risposta n. 195/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla tassazione di alcune indennità ritenute obsolete in ambito contrattuale e quindi sostituite dal datore di lavoro, tramite accordi sindacali, con prestazioni di welfare aziendale.

Nel caso affrontato dall’ Agenzia, una società ha previsto, in attuazione di una clausola contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale applicato in azienda, la soppressione dal 2025 di alcune indennità ritenute obsolete. Ai dipendenti già percettori è stata offerta la possibilità di convertirle in prestazioni di welfare aziendale, beneficiando di un incremento percentuale dell’importo.

Secondo la ricostruzione dell’ istante, la previsione contrattuale, essendo destinata solo a coloro che percepivano tali indennità, consente l’ individuazione di una categoria omogenea di lavoratori come richiesto dalla normativa che disciplina la concorrenza o non alla formazione del reddito di lavoro dipendente di beni, opere, servizi, prestazioni o rimborsi percepiti in relazione al rapporto di lavoro. L’ istante ritiene, dunque, che le prestazioni di welfare, frutto della conversione , non assumerebbero una connotazione strettamente reddituale in quanto utilità ulteriori accordate in sede sindacale.

Di diverso avviso l’ Agenzia che in risposta alla richiesta di parere evidenzia come l’accoro sindacale, più che consentire l’accesso a prestazioni di welfare in favore della generalità dei dipendenti, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione. Ciò trova conferma nel fatto che, ai dipendenti che non hanno espresso la propria preferenza per la corresponsione delle indennità obsolete sotto forma di welfare aziendale, verrà erogata in loro sostituzione una somma pari al 100 % del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.  

L’ Agenza conclude evidenziando come questi meccanismi contrattuali costituiscano un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro, in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività della tassazione.  

La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all' art. 51, commi 2 e 3, del  TUIR, in quanto la conversione tra remunerazione monetaria e benefits è al di fuori delle condizioni fissate dalla Legge di Stabilità 2016,  ossia :   

·       ­ le somme devono costituire premi di risultato o utili riconducibili al regime agevolato ( art. 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

·       ­ la contrattazione di secondo livello deve riconoscere al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 51 del TUIR. 

WST Law & Tax