Stampa

Entrate – Risposta n. 173/2022 : Premi di risultato - aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato


icona

Con la risposta n. 173/2022 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai premi di risultato e la loro corretta tassazione. 

Il caso esaminato riguarda il quesito di una società che a maggio 2021 ha rinnovato, con la rappresentanza sindacale, il Ccnl. In tale occasione è stato rimodulato l’incentivo (Mbo) massimo erogabile ai dirigenti per il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati. L’accordo prevede che il premio venga corrisposto nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi. L’istante chiede se alla somma in questione vada applicata la tassazione ordinaria o separata in quanto riferibile a periodi d’imposta precedenti. 

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa. Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti»

Nello dettaglio, la tassazione separata è ammessa per cause di “carattere giuridico” (leggi, sentenze, contratti collettivi, eccetera) che escludono un possibile accordo strumentale tra le parti circa il ritardato pagamento, oppure al verificarsi di “oggettive situazioni di fatto” che impediscono al sostituto d’imposta l’erogazione delle retribuzioni nei tempi ordinari. Il regime non è mai applicabile quando il ritardo risulta “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici necessari per la corresponsione dei compensi. Nel caso di impedimenti giuridici non occorre effettuare accertamenti per stabilire se il posticipo è di natura “fisiologica”, viceversa la verifica deve essere sempre effettuata se dipende da “oggettive situazioni di fatto”

Tornando alla vicenda descritta, alla luce della normativa di riferimento, i tempi di pagamento dell’incentivo risultano espressamente chiariti nel verbale di accordo tra le parti rinnovato nel maggio 2021. Il contratto precisa infatti che l'erogazione del premio Mbo, a decorrere dagli incentivi spettanti per il 2021, avverrà nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno (per l’anno 2021, quindi, nel 2022). Quest’ ultimo aspetto non consente di identificare la somma quale “emolumento arretrato”, qualificazione che ammetterebbe l’applicazione del regime di tassazione separata. In conclusione, non è riscontrabile nella vicenda, come invece sostenuto dall’istante, alcun “ritardo” nel pagamento per sopraggiunta “causa giuridica” e il premio deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. 

Fonte: Entrate - Risposta n. 173/2022