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Entrate - Risposta n. 16/2025 : Impatriati - Nuovo regime agevolativo cumulabile con il rientro di ricercatori dall'estero.


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Con la risposta n. 16/2025 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia, ossia il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, sono fruibili dallo stesso soggetto in contemporanea nello stesso periodo d'imposta e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni. 

L’Agenzia ricorda che l' art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” , ha introdotto  dal 29.12.2023 il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”. L' agevolazione si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia decorrere dal periodo d'imposta 2024. 

Il nuovo regime sostituisce il precedente il regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dall' art. 16 del D.Lgs. 147/2015 , come modificato dall' art. 5 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” entro il 31 dicembre 2023. 

L' art. 44 del DL 78/2010, attualmente in vigore, disciplina, invece, il  “regime agevolativo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero”, applicabile a docenti e ricercatori, residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un'attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.  

All' art. 2 , comma 1, del Decreto attuativo 26 maggio 2016 del MEF , richiamato dalla circ. n. 17/E del 2017 dell' Agenzia delle Entrate, la contemporanea fruizione dei due regime agevolativi è stata espressamente esclusa.  Ne consegue che, laddove sussistano i requisiti per accedere ad entrambe le agevolazioni, l' interessato può aderire a quella che ritiene di maggiore favore per sé e di permanervi per i periodi d'imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi.

L' Agenzia, confermando quanto sostenuto dal contribuente, evidenzia che tale esclusione non può essere estesa al nuovo regime agevolativo. In assenza di una espressa previsione normativa, che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi,  il nuovo regime agevolativo degli impatriati  può ritenersi compatibile con altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. 

FOnte: Agenzia delle Entrate