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Entrate – Risposta n. 154/2024 : Premi di risultato ai fondi pensione. Oneri comunicativi per dipendenti e aziende


 L’ Agenzia delle entrate , con risposta n. 154/2024, si è pronunciata in  tema di conversione dei premi di risultato in contributi alla forme pensionistiche complementari,  alla luce di una richiesta di chiarimento di un Fondo Pensione in merito al fatto se l'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possa applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.   

IL CONTESTO NORMATIVO :

L'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 184-bis, della citata legge, i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, nel limite ordinario annuo di deducibilità pari a euro 5.164,57,  sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione.  

OGGETTO DI INTERPELLO :

Ai fini della corretta tassazione, l’ Agenzia richiede al contribuente di comunicare , entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, l’eventuale ammontare dei contributi non dedotti e gli importi dei contributi sostitutivi dei premi di risultato versati sulla posizione assicurativa di ciascun dipendente  ( cfr. circ. 5/E del 29.03.2018 – parag. 2.2 ).  

L’ istante rileva che, di norma, queste comunicazioni vengono effettuate dal datore di lavoro e, per giunta, l’ammontare dei versamenti sulla posizione assicurativa di ciascun dipendente risultano sia dalla Certificazione Unica sia dal prospetto sulla situazione contributiva consultabile da ciascun contribuente nell’area riservata del sito web del fondo pensione.

Ciò nonostante, in merito all’utilizzo del credito di welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare, con la risoluzione 55/E del 25.09.2020, l’ Agenzia ha previsto oneri di comunicazione alleggeriti considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità ".

Ad avviso dell’ istante l’onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltrechè penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza dell’assolvimento

LA RIPOSTA ADE :  

L’ Agenzia tenuto conto che i contributi versati dal datore di lavoro al Fondo pensione  in sostituzione dei premi di risultato sono comunicati distintamente dai contributi mensili ordinari, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo possa ritenersi esonerato da tale obbligo. 

Fonte: Agenzia delle Entrate