Stampa

Entrate - Risposta n. 152/2024 : Impatriati - Tirocini retribuiti esclusi dal regime agevolativo


icona

Le somme generate da attività di studio o da tirocini, anche se compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non possono rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati in quanto l’agevolazione fiscale è riconosciuta solo per i redditi corrisposti a seguito di un’attività lavorativa e non anche per gli indennizzi percepiti nell’ambito della formazione. 

È la sintesi di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 152/2024

Nel fornire il proprio parere, l' Amministrazione effettua un riepilogo del quadro normativo sul regime degli impatriati, l’agevolazione cioè, riconosciuta al lavoratore che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e si impegna a risiedervi per almeno due anni, non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al rientro e svolge l’attività lavorativa prevalentemente in Italia. I benefici fiscali valgono per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 147/2015). 

L’Agenzia ricorda poi i documenti di prassi intervenuti sul regime di favore. 

In particolare, la circolare n.33/E del 2020 ha chiarito che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53 del Tuir) svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato e i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale. Precisa inoltre che ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati sono agevolabili solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano. La stessa circolare ha chiarito  che “in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque, entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell'agevolazione). Le categorie di reddito agevolabili possono, pertanto, derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell'impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all'impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento)”

Ad essere citata anche la più recente circolare n. 17/E del 2017 con cui l' Agenzia ha chiarito che è possibile fruire della misura agevolativa anche se il trasferimento in Italia precede l’inizio dell’attività, a patto che sussista un collegamento tra il rientro e l’inizio del nuovo lavoro. Tale collegamento è risultato assente poichè nel caso in esame l’istante non è rientrato in Italia per iniziare una attività lavorativa ma per frequentare un master, nell’ambito del quale sono previsti dei tirocini a completamento della formazione accademica. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, l’istante non potrà beneficiare della misura di favore. 

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 152/2024