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Entrate – Risposta n. 142/2025 : Impatriati – Il patto di sospensione non preclude l’accesso al beneficio


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Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati ,non assume rilievo la circostanza che il lavoratore, prima di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro per cui lavorerà in Italia al momento del rientro. 

Nella risposta n. 142/2025, l’ Agenzia affronta il caso di un cittadino italiano assunto nel 2007 da una società italiana dal quale è stato distaccato all’estero per diversi anni. Quest’ ultimo, a seguito di un passaggio contrattuale, ha firmato nel gennaio 2023 un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. Tale sospensione, valida fino al dicembre 2025, gli ha consentito di intraprendere una collaborazione professionale con un’azienda estera. A seguire il lavoratore intende rientrare in Italia nel 2026, riportando la propria residenza fiscale nel Paese e riprendendo l’attività con la società italiana.   

Il patto di sospensione del rapporto di lavoro è un accordo tra datore di lavoro e lavoratore per interrompere temporaneamente l'attività lavorativa, mantenendo comunque attivo il rapporto contrattuale. Non si tratta di una risoluzione del contratto, ma di una sua sospensione, dove la prestazione lavorativa viene temporaneamente interrotta, ma il rapporto rimane in essere. 

IL parere offerto dall’ Agenzia evidenzia che, nel caso in cui venga sottoscritto un accordo avente ad oggetto la sospensione del rapporto , con contestuale sospensione degli obblighi retributivi e previdenziali, esso non ostacola l’accesso al regime agevolativo. L’ Agenzia evidenzia che a riguardo non è previsto alcun vincolo normativo preclusivo. Tuttavia risulta opportuno valutare in concreto la relazione tra società  concedente e concessionaria del rapporto.

Il requisito della permanenza all’ estero è di diversa entità se le due aziende coinvolte appartengono o meno al medesimo gruppo. In sostanza, il lavoratore potrà accedere al regime impatriati con almeno tre anni di residenza all’estero, se non vi è continuità lavorativa con lo stesso datore/gruppo o con almeno sei o sette anni, se rientra per lavorare con lo stesso datore estero o gruppo societario.