Il decreto legislativo n. 36/2021 ha attuato una riforma del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico. Alcune rilevanti disposizioni hanno riguardato l’aspetto fiscale e contributivo, con disposizioni speciali e di favore sia a beneficio dei lavoratori, sia a vantaggio degli enti sportivi.
Con la risposta n. 14/2025 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a diversi aspetti del trattamento fiscale sia per il dilettantismo sia per il professionismo.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo superiori ai 15mila euro – Con un primo quesito è stato chiesto se i compensi erogati al lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo che svolga la propria attività come lavoratore autonomo debbano subire la ritenuta, per gli importi che eccedono i 15mila euro, nella misura del 20% a titolo di acconto Irpef, in applicazione del regime di favore previsto dall’articolo 36 comma 6 del Dlgs n. 36/2021, ossia la non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo per i compensi fino a 15mila euro.
L’Agenzia ha chiarito che la ritenuta non va applicata fino alla soglia di 15mila euro, ma è necessaria un’apposita autocertificazione rilasciata di volta in volta dal lavoratore con la quale attesta all’ associazione dilettantistica i compensi complessivamente percepiti fino a quel momento nel corso dell’ anno solare. Qualora l'importo erogato comporti il superamento della soglia, l'Asd che eroga il compenso è tenuta all'effettuazione della ritenuta del 20% per l'importo che eccede i 15mila euro.
Non imponibilità per autonomi e forfettari - Il secondo quesito attiene alla soglia di non imponibilità di 15mila euro relativamente ai lavoratori autonomi nel dilettantismo e per coloro che accedono al regime forfetario. Per l’Agenzia delle entrate ai fini della tassazione rilevano soltanto i compensi che eccedono la soglia predetta.
Allo stesso modo, riguardo i lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfetario, rilevano, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l'importo di 15mila euro. Diversamente, tale importo concorre ai fini del calcolo della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’accesso al regime.
Un altro aspetto chiarito, sempre in tema di regime forfettario, è quello che riguarda la rilevanza, per l'accesso al regime nel 2024, dei rapporti che hanno originato compensi nel 2023. L’Agenzia chiarisce che rilevano unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Irrilevanti invece i compensi rientranti tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir) anche qualora i compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo.
Trattamento fiscale dei premi da manifestazioni sportive - In merito viene posto il seguente quesito : Qual è il trattamento fiscale dei “premi” di risultato legati ai risultati sportivi raggiunti e “previsti dai contratti di lavoro”, sia nel mondo del dilettantismo sia in quello del professionismo? Il dubbio deriva dalla possibile applicazione della regola prevista dall’articolo 30 del Dpr 600/73, norma che prevede la ritenuta a titolo di imposta sui premi e sulle vincite delle lotterie, delle tombole, ma anche dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive o prove di abilità.
L’Agenzia distingue le diverse ipotesi, ma come regola generale precisa che restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono “in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari”, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono “parti variabili della retribuzione” fissata nel contratto e devono essere assoggettate a imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo). Sono esclusi dalla ritenuta anche i premi corrisposti non al singolo atleta, ma direttamente all’ente sportivo.
Discorso a parte per i premi erogati dalle Federazioni sportive al professionista convocato in Nazionale. Laddove le somme siano corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali ad atleti e tecnici professionisti a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni di preparazione, le attività, considerate svolte nell’ambito del dilettantismo, richiedono l’applicazione della disciplina speciale dell’articolo 36, comma 6-quater del decreto di riforma del lavoro sportivo. In altri termini, si applica la ritenuta a titolo di imposta di cui al sopra richiamato articolo 30 Dpr 600/1973.
Nella diversa ipotesi in cui le somme siano compensi previsti da un contratto del professionista direttamente con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.
Rilevanza Irap dei compensi sopra gli 85mila euro – Ultima questione affrontata riguarda gli enti che erogano i compensi. Il D.Lgs. n. 36/21 ha previsto un’agevolazione recata dalla riforma che esclude ai fini IRAP tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi del dilettantismo inferiori all’ importo annuo di 85mila euro. Si tratta di una misura prevista allo scopo di neutralizzare fiscalmente gli effetti derivanti dalla nuova disciplina per cui i redditi seguono il trattamento fiscale del relativo rapporto di lavoro.
E’ stato chiesto, pertanto, se la soglia dei 85mila euro vada considerata come una franchigia, con conseguente imponibilità per la sola eccedenza o, diversamente, l’importo concorra per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP una volta superata la predetta soglia. L’ Agenzia propende per la seconda soluzione.
Fonte: Agenzia delle Entrate