Con la risposta n. 125/2024 , l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione delle rendite erogati dalle gestioni previdenziali svizzere AVS e LPP.
L’ Agenzia ricorda che i redditi da pensione rientrano nell’ambito applicativo degli articoli 18 e 21 della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Svizzera.
I due articoli, che definiscono la potestà impositiva dei due stati in relazione ai trattamenti pensionistici corrisposti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, prevedono la tassazione esclusiva dei redditi nello Stato di residenza del contribuente.
Pertanto, l’ex lavoratore svizzero che intende trasferire la sua residenza fiscale in Italia è tenuto alla compilazione del modello F24 con il relativo codice tributo
Fonte : Agenzia delle Entrate