Con la risposta n. 121/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la corretta tassazione in Italia delle somme erogate a titolo di integrazione dei trattamenti di mobilità e di cassa integrazione dal Fondo Speciale per il Trasporto Aereo ad un pilota residente nei Paesi Bassi.
Tra i due paesi vige una convenzione per evitare le doppie imposizioni ratificata con legge del 26 luglio 1993, n. 305. Il predetto accordo prevede regole specifiche per le attività di lavoro dipendente svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, stabilendo
all’ art. 15, parag. 1, che i salari, gli stipendi o le altre remunerazioni analoghe, erogate a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente non a carattere pubblico, sono imponibili sia nello Stato di residenza del Contribuente sia nel Paese dove è stata svolta l'attività, a differenza di quanto previsto per il resto dei redditi ritenuti imponibili sia nello Stato di residenza del Contribuente sia nel Paese dove è stata svolta l'attività.
La norma si applica esclusivamente all’ attività di trasporto internazionale effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati. Ove il lavoro dipendente sia esercitato da un residente di uno Stato contraente a bordo di un aeromobile utilizzato unicamente all'interno dell'altro Stato contraente, sarebbe inappropriato concedere il diritto d'imposizione esclusiva sui redditi derivanti da tale attività lavorativa allo Stato di residenza del contribuente.
Dall'applicazione della suddetta normativa internazionale consegue che l'intero reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente a bordo di un aeromobile, utilizzato in traffico internazionale da un'impresa con sede di direzione effettiva in uno dei due Stati contraenti la Convenzione, deve essere assoggettato ad imposizione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario dello stesso.
Fonte : Agenzia delle Entrate