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Entrate – Risposta n. 1/2025 : Indennità di preavviso e fine rapporto per attività in Italia e all’ estero. La corretta tassazione


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Indennità di preavviso e spettanze di fine rapporto definite in sede di conciliazione a seguito del licenziamento di un dirigente distaccato per diversi anni all’ estero. Qual’ è la corretta tassazione se le predette indennità vengono erogate in parte dalla società italiana distaccante e in parte dalla società distaccataria estera ?

Indicazioni a riguardo sono state fornite dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 1/2026. Il caso esaminato riguarda il licenziamento di un ex dirigente italiano, distaccato presso una società finlandese dello stesso gruppo. 

Al momento della cessazione del rapporto, il dirigente risultava fiscalmente residente in Finlandia e, dopo l’ impugnazione del licenziamento, le parti hanno raggiunto un accordo in sede di conciliazione con la previsione di un’indennità sostitutiva del preavviso, suddivisa tra la società italiana e quella finlandese in proporzione ai periodi di lavoro svolti nei due Paesi, e un’indennità per la cessazione del rapporto e del distacco, interamente a carico della società finlandese.  

L’ Agenzia ricorda che  in base all’articolo 3 del Tuir, quando si tratta di soggetti non residenti l’Italia può tassare solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per stabilire quali somme rientrino in questa categoria, la risposta richiama l’articolo 23 del Tuir, secondo cui, in sintesi, sono prodotti in Italia i redditi corrisposti da soggetti residenti nel territorio (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri), tra cui rientrano anche le indennità di fine rapporto e quelle sostitutive del preavviso, soggette a tassazione separata secondo le previsioni dell’articolo 17 del Tuir, con ritenuta alla fonte (articolo 19 Tuir).

Secondo l' Agenzia, per il caso in esame, l’unica somma soggetta a tassazione in Italia è la quota di indennità di preavviso erogata dalla società italiana, pari a 362.880 euro. Su tale importo, l'azienda è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte agendo in qualità di sostituto d’imposta. Al contrario, le somme versate dalla società finlandese non concorrono a formare il reddito imponibile nel nostro Paese, in quanto il soggetto erogante non possiede residenza né stabile organizzazione nel territorio italiano.

Conferme a riguardo provengono anche dalla Convenzione Italia–Finlandia contro le doppie imposizioni fiscali, il cui articolo 15, riguardo i redditi da lavoro dipendente, attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Anche il Commentario Ocse, cui l’Agenzia fa riferimento, chiarisce che le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto devono essere ricondotte allo Stato in cui il lavoro è stato prestato.

WST Law & Tax