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Entrate : Premi produttività , inapplicabile la detassazione senza obbiettivi incrementali


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Con la risposta n. 59/2024, l’Agenzia Entrate risponde ad un quesito in merito alla possibile applicazione della tassazione agevolata per i premi di risultato in assenza di obiettivi aziendali incrementali. 

IL CASO : 

Nel caso trattato dall’interpello in oggetto, la società istante (un'Azienda Regionale costituita in forma di S.p.A.) chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerato che il ''parametro ferie'', da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell'accordo integrativo aziendale. La società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all'anno 2020. 

LA NORMA : 

L' Agenzia ricorda che, sul piano normativo,  è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (art. 1, commi 182-189, legge n. 208/2015).

Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata ulteriormente ridotta al 5% (art. 1, comma 63, legge n. 197/2022 e art. 1, comma 18, legge n. 213/2023).

Ai fini della detassazione, la contrattazione collettiva aziendale o territoriale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In concreto questi incrementi possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.

Tali contratti devono, pertanto, individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. ( Sulle predette disposizioni sono stati forniti chiarimenti nelle circolari 15 giugno 2016, n. 28/E  e  29 marzo 2018, n. 5/E, e nella risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E

In particolare, la citata circolare n. 28/E del 2016, paragrafo 1.2, chiarisce che è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. La strutturazione dei premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva. 

Sul punto, la circolare n. 5/E del 2018, paragrafo 4.2, ha ulteriormente chiarito che il risultato incrementale, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio e che il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti.

Ad esempio ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva se, in conformità alle previsioni del contratto, l’erogazione del premio è subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi, fra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurato sulla base di appositi indicatori, indipendentemente dalla circostanza che, con riferimento alle modalità di determinazione del quantum, le parti abbiano concordato di graduarne l’erogazione in ragione del raggiungimento degli stessi o di diversi obiettivi. Laddove, al contrario, il contratto preveda espressamente il raggiungimento di diversi obiettivi non alternativi tra di loro, l’imposta sostitutiva troverà applicazione esclusivamente sulla parte di premio i cui relativi parametri/indicatori abbiano rispettato il requisito dell’incrementalità.

Inoltre il requisito dell'incrementalità, risulta  rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso. 

Anche qui la circolare n. 5/E del 2018, al paragrafo 4.3, ha precisato che per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato. 

Altro requisito del risultato affinchè venga detassato è l'incrementalità. La risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E, precisa che il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione prevista dalla legge di Stabilità 2016, che si differenzia dalle precedenti e analoghe misure agevolative, applicabili dal 2008 al 2014, basate su voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.

LA RISPOSTA ade

Dopo un' attenta disamina della documentazione prodotta dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'accordo integrativo non subordina il riconoscimento del premio  al conseguimento di un risultato incrementale, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l'altro, in parte da ''obiettivi collettivi aziendali'' e in parte da ''obiettivi funzionali/individuali'' .

Il  ”parametro ferie”, da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all’anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell’accordo integrativo aziendale bensì in un addendum dello stesso. 

Ne segue che, nell'ipotesi in cui l'erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio , ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, lo stesso non può fruire del regime fiscale agevolato.

Per le esposte ragioni, con la risposta n. 59/2024, l' Agenzia ha chiarito che nel caso in esame il premio di risultato non può fruire del descritto regime agevolato per l'assenza di obbiettivi incrementali. 

Fonte: Agenzia delle Entrate