Per premi o stock option maturati per l’attività di lavoro dipendente svolta in due Paesi, la potestà impositiva è concorrente.
Con la Risposta n. 8/2026 l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il corretto trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, quando tali compensi risultano percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, durante periodi di lavoro svolti all’estero.
L'Agenzia ribadisce un principio cardine : la tassazione di questi redditi non deve seguire la semplice logica di cassa, ovvero il momento della percezione, ma deve basarsi sulla territorialità dell'attività lavorativa svolta durante il periodo di maturazione del diritto, tecnicamente definito vesting period. Ciò significa che il reddito è imponibile in Italia solo per la quota parte corrispondente al lavoro effettivamente prestato nel territorio dello Stato.
Applicando questo criterio alle assegnazioni di stock option, l'Agenzia specifica che se il periodo di maturazione del diritto abbraccia un arco temporale in cui il dipendente ha lavorato sia all'estero che in Italia, la tassazione nel nostro Paese dovrà essere calcolata "pro-quota". In pratica, si tasserà solo la frazione di valore proporzionale ai giorni di lavoro trascorsi in Italia rispetto alla durata totale del vesting period.
Il documento si sofferma poi su una casistica specifica riguardante i bonus in denaro maturati esclusivamente a fronte di prestazioni rese all'estero ed erogati direttamente dalla casa madre straniera. In questa circostanza, viene confermato che il datore di lavoro italiano, presso cui il dipendente è attualmente in forza, non è tenuto ad operare come sostituto d'imposta. Non essendoci un collegamento diretto con l'attività svolta in Italia e non avvenendo alcun riaddebito dei costi alla filiale italiana, l'azienda non deve applicare ritenute alla fonte su queste somme.
Tuttavia, l'assenza di ritenute non significa esenzione fiscale. L'Agenzia chiarisce infatti che spetta al lavoratore l'obbligo di includere autonomamente questi importi esteri nella propria dichiarazione dei redditi annuale , liquidando le relative imposte e usufruendo, se spettante, del credito per le imposte già pagate all'estero in via definitiva.
Fonte: Agenzia delle Entrate
