La riforma della Medicina generale, avviata con gli accordi collettivi nazionali del 2022 e del 2024 ha introdotto un nuovo modello professionale, incentrato sul Ruolo unico di assistenza primaria. Così facendo , la riforma ha trasformato il rapporto da "autonomo con partita IVA" a un modello di para-subordinazione per chi garantisce esclusivamente la quota oraria del servizio.
Si tratta di un'innovazione che supera la storica distinzione tra i medici di famiglia "tradizionali" (assistenza primaria) e le guardie mediche (continuità assistenziale). Non esiste più una ostacolo “ contrattuale “ tra chi assiste i pazienti di giorno e chi copre i turni notturni o festivi. Tutti i medici di medicina generale confluiscono in un unico ruolo professionale, favorendo una gestione integrata del paziente attraverso una rete territoriale strutturata .
Nonostante la riforma esistono ancora oggi medici che, non aderendo al Ruolo unico definito dall’accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024, continuano a svolgere attività oraria pura presso le sedi aziendali della sanità locale. Si tratta di quelle figure professionali che, non esercitando attività libero professionale, operano senza partita iva e percepiscono compensi rientranti tra i Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In merito, con la risposta n. 57/2026, l’ Agenzia delle Entrate ha r fornito chiarimenti sulla corretta tassazione di tali compensi ai sensi dell’ art. 50 del TUIR.
Gli emolumenti erogati dall’ ASL ai medici con solo incarico di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria, non aderenti al Ruolo unico, continuano a essere considerati redditi di lavoro dipendente, indipendentemente dalla qualificazione degli Accordi Collettivi fintantochè questi non accettano il passaggio al nuovo ruolo
Fonte : Agenzia delle Entrate
