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Entrate : L’ adesione al contratto di rete con codatorialità non preclude il regime forfettario


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La recente pubblicazione della Risposta n. 24/2026 dell'Agenzia delle Entrate offre chiarimento in merito alla compatibilità tra la partecipazione a un contratto di rete e il mantenimento del regime forfettario.  

Il documento analizza il caso di un medico che, già aderente al regime forfettario , intendeva costituire con altri colleghi una cosiddetta "rete pura tra professionisti" nella forma della rete-contratto, avvalendosi dell'istituto della codatorialità per la gestione condivisa del personale dipendente.

Contratto di rete e codatorialità - Il contratto di rete, disciplinato originariamente dal D.L. n. 5/2009, è uno strumento giuridico che permette a più operatori economici di perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività, mantenendo la propria autonomia individuale. Grazie all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 81/2017 (cd. Jobs Act degli Autonomi), tale facoltà è stata estesa anche ai professionisti, consentendo loro di costituire reti o partecipare a reti miste, potendo accedere al regime di codatorialità con l’utilizzo comune di uno o più lavoratori dipendenti. Nel caso di specie, la gestione amministrativa del rapporto di lavoro veniva affidata a un "capofila" che riaddebitava i costi pro-quota agli altri retisti, in funzione dell'utilizzo analitico della prestazione lavorativa, senza alcuna remunerazione aggiuntiva.  

Il quesito – Il dubbio interpretativo esposto dall’ Istante verteva sulla possibile integrazione della causa ostativa prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d) della Legge n. 190/2014. Tale norma preclude l'accesso al regime forfettario a chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controlla direttamente o indirettamente S.r.l. che esercitano attività riconducibili a quella professionale svolta.

La posizione ADE - L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la ratio di tale esclusione risiede nella volontà del legislatore di evitare l'artificioso frazionamento delle attività tra diversi regimi di tassazione. Tuttavia, viene evidenziato come la rete-contratto non comporti la nascita di un nuovo soggetto tributario né l'estinzione della soggettività dei singoli aderenti; al contrario, la titolarità di diritti e obblighi rimane individuale e ogni partecipante imputa direttamente al proprio risultato di periodo i costi e i ricavi derivanti dal programma di rete.

L'Amministrazione Finanziaria conclude quindi che la partecipazione a una rete-contratto non integra i presupposti per l'esclusione dal regime forfetario, poiché la diretta imputazione delle operazioni ai singoli professionisti impedisce il verificarsi di quel fenomeno di frazionamento che la norma intende sanzionare. Pertanto, il contribuente può legittimamente aderire alla rete e mantenere il regime agevolato, a patto di rispettare gli altri requisiti di legge e con l'importante avvertenza che l'attività non debba mai degenerare, nei fatti, in una società di fatto commerciale, fattispecie che comporterebbe invece l'immediata applicazione della causa ostativa. 

WST Tax & Law