Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati solleva tuttora dubbi applicativi che alimentano il costante filone interpretativo della prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, con la risposta n. 54/2026, l’ Amministrazione finanziaria ha chiarito che quando il lavoratore rientra in Italia, continuando a operare tramite Employers of record (EoR) appartenenti al medesimo gruppo societario, scatta il requisito “rafforzato” di permanenza all’estero. L’agevolazione allunga i tempi per accedere alla tassazione ridotta e non bastano più tre periodi d’imposta, ma ne servono sei.
Nella fattispecie esaminata, l’ Employer of Record ( EOR ) è un soggetto che assume formalmente un lavoratore, per conto di un'altra azienda, sobbarcandosi, in veste di datore di lavoro nominale, tutte le incombenze amministrative connesse al rapporto di lavoro come la gestione delle buste paga, il versamento dei contributi previdenziali e l'adempimento degli obblighi fiscali locali.
Si tratta di un modello di matrice anglosassone, assimilabile alla somministrazione di lavoro, particolarmente diffuso nei contesti internazionali quando un'azienda estera desidera avvalersi di un lavoratore residente in un determinato paese senza dover aprire nuove sedi o filiali con annesse assunzioni di personale e i rischi di una stabile organizzazione.
Nel caso di specie, il dubbio interpretativo riguarda la continuità del rapporto tra employer of record appartenenti allo stesso gruppo, anche in presenza di diverse imprese utilizzatrici del lavoratore e tra loro non collegate.
Difatti il contribuente rappresenta di essere in possesso di titolo di laurea e dottorato in discipline chimico‑farmaceutiche, di aver trasferito la propria residenza in Svizzera dal maggio 2022, non risultando fiscalmente residente in Italia per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024. Durante la permanenza all’estero ha lavorato, in un primo momento, per una società estera e, successivamente, da agosto 2023 a luglio 2025, per una società statunitense sulla base di un contratto stipulato con Gamma Svizzera, che opera come employer of record. Da agosto 2025 ha trasferito nuovamente in Italia la propria residenza e, da quel momento, svolge l’attività lavorativa nel nostro Paese per un’altra società statunitense. Anche in questo caso, tuttavia, il contratto di lavoro non è con l’impresa utilizzatrice, ma con Gamma Italia, appartenente allo stesso gruppo di Gamma Svizzera e titolare di un ruolo analogo a quello dell’EoR svizzero.
In definitiva, nonostante la diversità delle società utilizzatrici, il fatto che l’EoR estero e quello italiano facciano parte dello stesso gruppo societario comporta l’applicazione del requisito dei sei periodi d’imposta di residenza all’estero. Di conseguenza i tre anni trascorsi in Svizzera dal contribuente non sono ritenuti sufficienti per accedere al regime agevolato.
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