Stampa

Entrate : Impatriati, lo status frontaliero non preclude l’accesso alle agevolazioni fiscali.


icona

Con la risposta n. 12/2026, l’Agenzia delle Entrate esamina la richiesta di chiarimenti proveniente da un lavoratore frontaliero che intende beneficiare del nuovo regime per impatriati dopo aver prestato lavoro all’estero per una società italiana. In merito alla posizione specifica del lavoratore, contraddistinta da elevata qualificazione, l’Agenzia precisa quanto segue:

  • assenza di preclusioni per i frontalieri: la norma non pone condizioni riguardanti il luogo in cui l’attività lavorativa è stata svolta durante il periodo di residenza all’estero; pertanto, lo status di ”frontaliere” non impedisce l’accesso al regime;
  • continuità con lo stesso datore di lavoro: il beneficio è fruibile anche se il lavoratore presta attività in Italia per lo stesso datore di lavoro (o gruppo societario) presso cui era impiegato all’estero;
  • requisito temporale di permanenza all’estero: se il lavoratore torna a operare per lo stesso soggetto o gruppo presso cui era impiegato in Italia prima dell’espatrio, il requisito minimo di permanenza all’estero è elevato a sette periodi d’imposta.

Stante i nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. n. 209/2023, viene confermato che, ai fini dell’ accesso al regime agevolativo , non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale e l’inizio della nuova attività lavorativa. Pertanto, se risulteranno soddisfatti tutti gli altri requisiti di legge,  nel caso di specie l’ istante potrà beneficiare dell’ agevolazione. 

WST Tax & Law