Con la risposta n. 5/2026 , l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Le retribuzioni convenzionali - Per i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi, ma continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, l’ art. 51, c. 8-bis prevede un regime speciale per la determinazione del reddito imponibile calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali annualmente stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Poiché si tratta di un regime “forfettario”, che vige in deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra le norme che non trovano applicazione c’è anche l’articolo 51, comma 2, lettera a), che normalmente esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Nel regime in argomento, infatti, la retribuzione convenzionale è considerata “onnicomprensiva”.
La questione posta dall’ interpellante riguarda proprio questo punto: se i contributi obbligatori versati all’estero non possono essere sottratti dalla retribuzione convenzionale, è comunque possibile dedurli dal reddito complessivo?
La risposta dell’ Agenzia - La risposta dell’Agenzia è affermativa : la deducibilità degli oneri (ex articolo 10 del Tuir) opera a livello di reddito complessivo, non di singola categoria reddituale. L’articolo 10, comma 1, lettera e), stabilisce infatti che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, purché non siano già stati dedotti nella determinazione del reddito di categoria. Poiché nel regime convenzionale tali contributi non possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente, essi diventano automaticamente deducibili dal reddito complessivo.
A supporto di tali argomentazioni, nella risposta viene richiamata espressamente la sentenza 17747/2024 che ha fissato il seguente principio di diritto ( hanno fatto seguito le sentenze n. 9092/2025 e 9446/2025) :
«nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l'esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo».
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia conclude che:
- l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente non implica la loro esclusione dal reddito complessivo ;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo ;
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi.
Fonte : Agenzia delle Entrate
