Stampa

Entrate – Consulenza giuridica n. 15/2025 : Piloti non residenti, come funziona la tassazione in Italia ?


icona

L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 15/2025 , ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del reddito di lavoro dipendente dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano.

L’ istanza è stata presentata da un’associazione chiedeva l'esatta interpretazione di "reddito prestato nel territorio dello Stato" (art. 23, comma 1, lett. c), TUIR ) e "redditi prodotti in Italia" (art. 16, Dlgs. 147/2015) per  piloti non residenti impiegati su rotte internazionali che sorvolano parzialmente l’Italia.

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che il "territorio dello Stato" include il suo spazio aereo. Pertanto, il reddito prodotto da un pilota non residente su un volo internazionale è imponibile in Italia in proporzione alle ore di lavoro effettuate all'interno del territorio dello Stato, incluso il suo spazio aereo. Il reddito derivante dalle ore di lavoro svolte al di fuori del territorio e dello spazio aereo italiano non è soggetto a tassazione italiana. Non verte, invece, alcun dubbio sulla tassazione integrale in Italia per i redditi derivanti da voli nazionali.

Quanto all’agevolazione per i lavoratori impatriati prevista dall'articolo 16 del Dlgs. 147/2015, l’Agenzia ricorda che l’agevolazione trova applicazione esclusivamente alla quota di reddito prodotta nel territorio dello Stato. Per beneficiare del regime agevolato, i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Nella consulenza giuridica l’Agenzia si sofferma anche sugli obblighi del sostituto, specificando che quest’ultimo è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento e, se non diversamente stabilito, deve esercitare la rivalsa. La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non trattenuto. Il sostituto poi è tenuto a effettuare il conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro, ad adempiere agli obblighi dichiarativi (CU e 770) e a conservare i documenti comprovanti il versamento delle ritenute. Tali obblighi sono tassativi, per cui eventuali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni.

La risposta è fornita senza considerare l’eventuale applicazione di una convenzione internazionale stipulata dall’Italia.

Fonte : Agenzia delle Entrate