L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, con la quale fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta.
Per quanto riguarda il riordino delle detrazioni, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene introdotto l’articolo 16-ter, rubricato «Riordino delle detrazioni».
Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
La norma, in sostanza, prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 16-ter del TUIR prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, le cui modalità di calcolo sono fissate dal medesimo articolo.
Nello specifico il legislatore ha fissato due tetti massimi, il primo di 14 mila euro fruibile dai contribuenti con redditi da 75mila fino a 100 mila euro, ed il secondo di 8 mila euro per quelli con redditi oltre i 100mila euro. Da questi tetti sono escluse e spese sanitarie e le somme investite in start-up innovative e pmi innovative. Non concorrono alla quantificazione dei nuovi plafond neanche gli oneri sostenuti per interessi passivi per i mutui sull’abitazione principale ed i premi per assicurazioni vita/infortuni così come le spese per bonus edilizi sostenute entro il 31 dicembre 2024, se derivanti da contratti sottoscritti ante 2025.
La norma in commento nulla dice in merito alle scelta delle spese da inserire in dichiarazione qualora il contribuente abbia sostenuto nell’anno più oneri detraibili rispetto a quelle fruibili. Pertanto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può scegliere in autonomia quale inserire privilegiando in questo caso gli oneri a più elevata percentuale di detrazione.