Stampa

Entrate – Circ. n. 35 del 4.11.2022 : Aiuti-bis – Innalzamento della soglia di esenzione per welfare & Fringe benefit


icona

Con la circ. n. 35 del 4.11.2022, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fringe benefit e welfare aziendale. 

Per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, il Decreto Aiuti-bis ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro per dipendenti e assimilati, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR. 

La nuova norma dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro. 

In sostanza per il 2022, oltre all’innalzamento del limite da 258,23 euro a 600 euro del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La circ. n. 35 del 4.11.2022 fornisce chiarimenti in merito alla nuova soglia di esenzione per i fringe benefit. Vengono fornite inoltre le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo dell’energia elettrica, acqua e gas naturale. 

AMBITO SOGGETTIVO : 

L’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. 

Diversamente dalla normativa ordinaria in materia , la circolare chiarisce che tali benefit sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

AMBITO OGGETTIVO : 

La circolare chiarisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. 

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari. Pertanto il proprietario che ri - addebita la bolletta al proprio inquilino non potrà richiedere il rimborso. 

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA : 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE : 

Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare somma spesa e limiti reddituali per l’esenzione. Il documento di prassi stabilisce un nuovo criterio operativo che potrebbe espandersi a tutta l’area dei fringe benefits con notevole semplificazione. La circolare stabilisce infatti che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro. I benefit in parola spettano solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte. 

RAPPORTI CON IL BONUS CARBURANTE : 

Il nuovo regime rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. 

Al fine di fruire dell’esenzione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Fonte : Agenzia delle Entrate