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Entrate - Circ. n. 31 del 9.11.2023 : Proroga secondo acconto Irpef 2023 , i chiarimenti


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Con la circ. n. 31 del 9.11.2023 , l' Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito ai requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (cd. Decreto Anticipi ). 

Un primo chiarimento è quello che riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma. L’Agenzia dirime i dubbi precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano: 

  • titolari di partita Iva ; 
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. 

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori. La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi. Restano, invece, esclusi dalla proroga: le persone fisiche non titolari di partita Iva le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

La circolare procede chiarendo che, ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir. 

Nell'ambio dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, l' Agenzia evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, è necessario fare riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse. Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. 

Infine, per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari sempreché nel 2022 siano anche titolari di reddito d’impresa. 

Fonte : Agenzia delle Entrate