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Entrate – Circ. n. 16 del 28.06.2023 : Nuove regole per le compensazioni dei crediti


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Con la circ. n. 16/E del 28.06.2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte alla disciplina delle compensazioni fiscali dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto c.d. Agevolazioni fiscali  (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024).  

Obbligo di compensazione tramite i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate - L’articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti fiscali per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

Fino al 30 giugno 2024, i modelli di pagamento F24 contenenti crediti da compensare potevano essere presentati secondo due distinte modalità:

  • esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (c.d. F24 a saldo zero);
  • anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo (c.d. F24 a saldo positivo). 

A partire dal 1° luglio 2024, invece, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo. 

Non più solo, quindi, per i modelli F24 a saldo zero. 

La circolare fornisce un importante chiarimento in relazione alla fattispecie che potrebbero collocarsi “a cavallo” tra la vigenza della vecchia disciplina e l’efficacia della nuova. In particolare, viene precisato che unico momento rilevante è la data di esecuzione delle deleghe. 

Quindi in caso di:

  • eventuale prenotazione delle deleghe effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati ; 
  • eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024 ; 

si dovrà sempre procedere alla compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

2. Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro - L'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006 – come sostituito dal d.l. n. 39/2024 con effetto dal 1° luglio 2024 – prevede il divieto di procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. 

L' Agenzia conferma, quindi, che è esclusa la facoltà per il contribuente di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui lo stesso abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a tale soglia. 

Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro - Sul punto, l' Agenzia chiarisce anzitutto quali sono le somme che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, ossia:

  1. le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
  2. i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate; gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
  3. gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento; • le somme accessorie (i.e. sanzioni e interessi). Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:
  • i termini di pagamento risultano scaduti. Concretamente, per le somme iscritte a ruolo, bisognerà fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente, mentre per gli accertamenti esecutivi al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento;
  • non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
  • non sono in essere piani di rateazione.  

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione. 

Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia

Anche l’adesione del contribuente alla c.d. “Rottamazione-quater”, per la quale sia in essere il pagamento rateale, esclude il concorso delle somme oggetto di definizione al raggiungimento della soglia, sempre a condizione che le rate siano versate nei termini previsti dal piano di rateazione. 

La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

Crediti per i quali opera il divieto di compensazione - Al superamento della soglia dei 100.000 euro, scatta, dunque, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti. Al riguardo, l' Agenzia chiarisce che tale preclusione riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa quali, a titolo esemplificativo:  

  • crediti relativi alle imposte erariali ;
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • crediti relativi a bonus edilizi. 

Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. 

Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione. 

L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. 

O quantomeno dovrà pagare il debito scaduto nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100.000 euro. Ad esempio, in presenza di debiti scaduti per 150.000 euro e di un credito compensabile per 200.000 euro, nemmeno l’eccedenza di 50.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo o, quantomeno, ridotto al di sotto della soglia rilevante. 

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione - L ' Agenzia chiarisce che il divieto di compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro. In dettaglio, la circolare precisa che il divieto viene meno in caso di: 

  • sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • pagamento delle somme.

Sulle modalità di pagamento dei debiti scaduti relativi a imposte erariali (e accessori), la circolare conferma che tali debiti potranno essere pagati – anche parzialmente - mediante l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte (art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, richiamato dall’art.37, co49-quinquies, del D.L. 223/2006).

In sostanza, occorre che sia i debiti iscritti a ruolo che i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali: in tali casi potrà procedersi al pagamento degli stessi mediante compensazione. In tutti gli altri casi, invece, il pagamento dovrà avvenire senza compensazione.

Coordinamento con il divieto di compensazione di cui all'art. 31 del DL n. 78/2010 - Infine, la circolare chiarisce altresì quali siano i rapporti tra il “nuovo” divieto di compensazione in vigore dal 1° luglio e il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che rimane in vigore. 

Tale seconda disposizione prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro. 

La preclusione introdotta dalla novella normativa si differenzia, quindi, dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31 del d.l. n. 78/2010 per la portata più ampia: essa vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa. 

Mentre, infatti, la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, un debito maggiore a 100.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura. 

Fonte : Agenzia delle Entrate