L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circ. n. 10/E del 3.07.2025, con la quale illustra la nuova disciplina relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto “Bollette” (Dl n. 19/2025).
La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025 - Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica, l’ art. 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 ha introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all’uso privato dei veicoli aziendali riferito alla tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni come previsto sino al 31 dicembre 2024. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.
L’ Agenzia ribadisce, pertanto, che la nuova disciplina trova applicazione ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti tre requisiti :
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con “ contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 “. Rileva il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La disciplina transitoria del DL Bollette - Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit.
In particolare, l’ art. 6, comma 2-bis del DL n. 19/2025 inserisce dopo l’ art. 1, comma 48 della Legge 207/2024, il comma 48-bis il quale dispone che resta ferma la tassazione prevista fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Al riguardo la circolare fornisce un interessante chiarimento nell’ipotesi in cui il veicolo , ordinato entro il 31 dicembre 2024 – in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 – rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate.
In questo caso, la circolare chiarisce che trova comunque applicazione la disciplina più favorevole introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
Un ulteriore chiarimento è quello che riguarda la proroga del contratto e la riassegnazione del veicolo. Nel primo caso, l’ Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione , fino alla scadenza della proroga, sempre che alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa. Viceversa, nel secondo caso, in caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del veicolo.