Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci. L’eventuale parte residua del costo di noleggio trattenuta dalla società sul premio variabile corrisposto al dipendente concorre alla formazione dell’imponibile.
Il chiarimento è stato offerto dall’ Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 14/2026, ad un azienda che intende introdurre una nuova car policy chiamata Car Flexi. La nuova policy, riservata alla figure dirigenziali, prevede l’utilizzo promiscuo di auto aziendali solo a bassissime emissioni e la partecipazione del beneficiario all’intero costo effettivo dell’auto, attraverso una trattenuta mensile, pari al 100% del fringe benefit convenzionale definito dalle tabelle Aci e la riduzione del premio variabile per coprire il rimanente costo di noleggio.
L’interpello è stato proposto in quanto – come specificato dalla società - al momento della stipula e per tutto il periodo dell’accordo di Car Flexi, non è conosciuto il valore della retribuzione variabile perché non ancora maturato né determinato. Inoltre, nel caso in cui la quota variabile non sia sufficiente a coprire il costo per il noleggio dell’auto, la differenza sarebbe trattenuta al manager in un'unica soluzione oppure in rate mensili di pari importo. L’eventuale residuo del premio sarebbe pagato in denaro al dipendente e assoggettato a tassazione e contributi.
Il quesito posto all'Amministrazione Finanziaria mira dunque a chiarire se la porzione di costo dell’auto che eccede il valore del fringe benefit convenzionale possa essere sottratta direttamente dalla retribuzione variabile lorda, evitando così che tale importo concorra alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
A riguardo l’Agenzia ritiene che, per usufruire del regime speciale di esenzione, il dipendente possa contribuire al costo dell’auto solo attraverso la trattenuta su dodici mensilità pari al valore del fringe benefit convenzionale secondo le tabelle ACI. Per il residuo dell’intero costo di noleggio, l’Agenzia esorta la società a trattenere la relativa somma dall’ importo netto della retribuzione variabile, concorrendo alla formazione del reddito complessivo poichè eccedente il valore convenzionale del fringe benefit.
Fonte: Agenzia delle Entrate
