L’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 9/E del 24.06.2025 ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti.
Riguardo a uno dei benefici derivanti dall’adesione al Cpb di maggiore appeal, la circolare ricorda che il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina prevedendo che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applichi l’imposta sostitutiva:
- con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef;
- con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires.
La modifica normativa fissa, dunque, un limite all’aliquota agevolata prevista dall’articolo 20 bis del Dlgs n. 13/2024, stabilendo che essa non possa essere applicata per importi superiori a 85 mila euro.
Fonte: Agenzia delle Entrate